Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8825 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8825 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PIARULLI RICCARDO N. IL 19/02/1977
avverso la sentenza n. 13318/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ANDRIA, del
15/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 15.6.2011 il Tribunale di
Trani, sezione distaccata di Andria, ha applicato a Piarulli Riccardo la pena di
mesi 10 di reclusione, esclusa la recidiva e con la riduzione prevista per il rito,
per il reato di cui all’art. 93egge 1423/1956;
Rilevato che nei motivi di ricorso l’imputata ha chiesto l’annullamento della
sentenza in quanto il giudice non aveva concesso le attenuanti generiche con

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile
ex art. 606/3 c.p.p., in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, nel
procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non
può d’ufficio concedere le attenuanti generiche né modificare quanto
concordemente richiesto dalle parti;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato
il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

giudizio di prevalenza sulla recidiva;

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