Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8825 del 13/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8825 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Atiou Sow n. il 17.4.1972
avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO di GENOVA
del 29.4.2013
udita la relazione del consigliere dr. ANTONIO PRESTIPINO
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Fulvio Baldi, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 13/02/2014

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Aliou Sow avverso la sentenza della Corte di Appello di
Genova del 29.4.2013, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del
predetto dal Tribunale di Savona, sez. distaccata di Albenga, il 14.3.2007, per i reati di cui agli
artt. 648 e 474 c.p., dichiarò prescritto quest’ultimo reato, riducendo la pena;
ritenuto che le deduzioni difensive sull’irrituale esperimento del rito degli irreperibili muovono
dall’irrilevante considerazione dell’obbligo del ricorrente di dichiarare o eleggere domicilio
all’atto della sua scarcerazione dopo il fermo di polizia subito per i reati ascrittigli, dal momento
che la nullità della citazione per il giudizio di appello potrebbe ritenersi solo in relazione alla
pretermissione di un domicilio conosciuto, nulla deducendo peraltro al riguardo la difesa;
ritenuto peraltro che dagli atti relativi al fermo si evince che era stata individuata una
residenza dell’imputato in Genova, via Prè 58/6, dove venne inutilmente indirizzata una prima
notifica;
ritenuto pertanto che il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile, con
la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende, commisurata all’effettivo grado di
colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così de’ s. in Roma, il 13.2.2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA