Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8824 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8824 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
l) BELLARTE RINALDO N. IL 20/02/1957
avverso la sentenza n. 1982/2008 CORTE APPE O di BARI, del
07/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con sentenza in data 7.6.2011 la Corte d’appello di Bari riduceva la pena inflitta
con la sentenza in data 8.4.2008 del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta,

t

lellarte Rinaldo, condannato per il reato di cui all’art.699 c.p., commesso il 15.2.2007;

Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale si chiede l’annullamento
della sentenza per difetto di Motivazione sull’allegazione da parte dell’imputato di un
giustificato motivo per il porto; si contesta la qualificazione giuridica del fatto; si chiede inoltre

citazione in appello;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, poiché la Corte d’appello ha
congruamente motivato sulla qualificazione giuridica del fatto, essendo pacifico in
giurisprudenza che la c.d. molletta è un’arma che rientra nella previsione dell’art. 699 c.p.;
non risulta in alcun modo provato il giustificato motivo per il porto del coltello, con riferimento
al momento in cui è avvenuto il controllo da parte degli operanti; il decreto di citazione in
appello è stato regolarmente notificato all’imputato il 21.3.2011 con consegna al domiciliatario,
avendo l’imputato eletto domicilio presso il difensore in data 15.2.2007, elezione di domicilio
che non risulta essere stata mai revocata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella
misura congrua ed equa, indicata nel dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pres dente

dichiararsi la nullità del giudizio di appello per lier di notifica all’imputato del decreto di

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