Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8824 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8824 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORELLI AMALIA n. il 7.10.1965
avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO di ROMA
del 17.1.2013
udita la relazione del consigliere dr. ANTONIO PRESTIPINO
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Fulvio Baldi che ha concluso per il rigetto del
ricorso. Sentito il difensore, avv. Elio Rossi, di fiducia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 13/02/2014

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Morelli Amalia per mezzo del proprio difensore, avverso la
sentenza della Corte di Appello di Roma del 17.1.2013, che confermò la sentenza di
condanna pronunciata nei suoi confronti dal tribunale di Cassino il 10.3.2007 per i reati
di invasione di edifici, danneggiamento e violazione di domicilio;
ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati, dovendosi rilevare che alle censure
difensive, meramente reiterative di quelle proposte nel corso del giudizio di merito, ha
già più che convenientemente risposto la Corte territoriale;
ritenuto infatti:
-che con riferimento al presunto stato di necessità bene la Corte di Appello richiama il
principio espresso da Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro e
altri, secondo cui la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile
all’applicazione di un’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi
idonei ad orientare l’accertamento del giudice, non può legittimare una pronuncia
assolutoria, essendo sufficiente aggiungere che nella specie la difesa, a sostegno della
tesi dello stato di necessità, si limita a dedurre genericamente, e senza il supporto di
alcun riferimento processuale, che la Morelli sarebbe stata costretta ad allontanarsi
dalla sua precedente abitazione a causa di non meglio circostanziate violenze subite in
ambito familiare;
-che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto integrati gli estremi del reato di cui
all’art. 633 c.p. in relazione alla pur non eccessiva durata dell’abusiva occupazione
dell’immobile, poiché ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa di invasione di
terreni o edifici non occorre che l’agente rimanga stabilmente su di essi, o, come
deduce la difesa, che affermi un personale “potere di signoria” sulla cosa, essendo
sufficiente – come la Corte di merito ha ritenuto nel caso in esame con apprezzamento
di fatto non oggetto di specifiche contestazioni difensive- che la permanenza sull’altrui
bene immobile si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, e che la condotta
risulti effettivamente rivolta all’occupazione dell’immobile ovvero a trarne in altro modo
profitto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11544 del 08/02/2011 Maddii, citata nella sentenza
impugnata);
-che per il resto, nessuna specifica censura è proposta in ricorso riguardo alle altre
fattispecie di reato in contestazione, e che appare del tutto vaga ed astratta, in rapporto
alle accertate circostanze del caso concreto, la doglianza difensiva relativa alla presunta
“assenza di motivazione sui rilevati requisiti empirici necessari alla prognosi di idoneità;
e ancora più evanescente l’osservazione secondo cui “l’avvenuta condanna appare
eccessiva alla ricostruzione così come esposta”, avendo comunque la Corte di merito,
in punto di trattamento sanzionatorio, congruamente sottolineato la negativa
personalità della ricorrente;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla
Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente
nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso ir loma, nella camera di consiglio, il 13.2.2014.

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