Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8823 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8823 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARRAS ANDREA N. IL 22/07/1974
avverso l’ordinanza n. 19315/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
ROMA, del 02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con ordinanza in data 2.12.2011 il Magistrato di sorveglianza di
Roma respingeva l’istanza di detenzione domiciliare ex legge 199/2010
avanzata da Marras Andrea, ritenendo che non sussistessero i presupposti per
l’ammissione al suddetto beneficio in considerazione dei precedenti penali, delle
negative informazioni fornite dalla Polizia e della condotta non regolare tenuta
in carcere;

Rilevato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore,

remoti e non vi era il pericolo che commettesse ulteriori reati;

Rilevato che dagli atti risulta che Marras Andrea ha ottenuto la detenzione
domiciliare in data 13.4.2012, e quindi non sussiste più l’interesse a una
pronuncia di questa Corte;

Atteso che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per
sopravvenuta carenza di interesse;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012

chiedendone l’annullamento poiché i precedenti penali del ricorrente erano

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