Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8822 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8822 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FALCHI LUCA MICHELE N. IL 05/08/1974
avverso l’ordinanza n. 690/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
PADOVA, del 10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con decreto in data 10.11.2011 il Magistrato di sorveglianza di Padova ha
rigettato l’istanza con la quale Falchi Luca Michele ha chiesto la remissione del debito per spese
di giustizia in relazione a condanne inflittegli dalla Corte d’appello di Cagliari, rilevando il
Magistrato di sorveglianza che la condotta del Falchi non era stata sempre regolare e che lo
stesso appariva in grado di sostenere il pagamento, quantomeno parziale, del debito all’erario
percependo euro 600,00 mensili dal lavoro che stava svolgendo all’interno della Casa di

Rilevato che il suddetto detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto
provvedimento, chiedendone l’annullamento, sostenendo che il Magistrato di sorveglianza
aveva definito la sua condotta irregolare, riferendosi ad episodi irrilevanti dal punto di vista
disciplinare, e che la retribuzione mensile che percepiva per il suo lavoro non gli permetteva di
pagare il notevole debito per spese di giustizia;

Atteso che i motivi di ricorso deducono solo censure in fatto, non deducibili in sede di
legittimità, e che dette censure appaiono anche manifestamente infondate alla luce della
specifica motivazione del decreto impugnato;

Considerato che, essendo i motivi di ricorso palesemente infondati, l’impugnazione deve essere
dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 606/3 c.p.p. e che alla relativa declaratoria
conseguono di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012

reclusione;

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