Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8821 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8821 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NOSCHESE BRUNO N. IL 14/03/1957
avverso l’ordinanza n. 15/2010 GIUD. SORVEGLIANZA di
SALERNO, del 17/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con ordinanza in data 17.11.2011 il Magistrato di sorveglianza di
Salerno dichiarava Noschese Bruno socialmente pericoloso e delinquente
abituale ai sensi dell’art. 103 c.p., applicando al predetto la misura di sicurezza
della Casa di lavoro per la durata minima di due anni;

Rilevato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore,
chiedendo l’annullamento dell’udienza in data 17.11.2011, a seguito della quale
era stata emessa l’ordinanza impugnata, deducendo che della suddetta udienza

26.9.2011;

Considerato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la
nomina del difensore di fiducia è intervenuta successivamente alla notifica degli
avvisi al Noschese (avvenuta in data 24.9.2011) e al difensore d’ufficio
(avvenuta in data 23.9.2011), e quindi era onere del Noschese avvisare il
difensore da lui nominato della fissata udienza, avendo stabilito la
giurisprudenza di questa Corte che l’avviso per l’udienza camerale, ritualmente
e tempestivamente notificato al difensore, non deve essere rinnovato in favore
del difensore successivamente nominato;

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606/3 c.p.p. per manifesta infondatezza dei motivi;

Atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il
contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
in fra indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

non era stato dato avviso al difensore di fiducia, nominato dal Noschese in data

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