Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8820 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8820 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CARUSO NUNZIO N. IL 25/04/1957
avverso la sentenza n. 25973/2010 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 04/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con sentenza in data 4.3.2011 la Corte di Cassazione ha rigettato
il ricorso proposto nell’interesse di Caruso Nunzio avverso la sentenza della
Corte d’appello di Caltanisetta in data 6.4.2010;

Rilevato che il difensore dell’imputato ha proposto avverso la sentenza di
questa Corte ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deducendo che
sarebbe sfuggito al giudicante che il reato di cui all’art.582 c.p. per il quale il
Caruso era stato condannato si era prescritto alla data del 23.8.2010, essendo

Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, sia poiché il
ricorrente, nel conteggio del termine di prescrizione, non ha tenuto conto delle
plurime sospensioni del termine (dal 13.3.2006 al 23.4.2007; dal 26.6.2007 al
10.7.2007; dal 10.11.2007 al 22.1.2008), sicché alla data del 4.3.2011 siffatto
termine non era ancora scaduto, sia perché integra un errore di ordine
valutativo, di diritto, non suscettibile di formare oggetto di ricorso straordinario
previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen., l’omesso esame, da parte del giudice
di legittimità, della questione della prescrizione del reato, non dedotta nel
gravame di merito né nel ricorso per cassazione;

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606/3 c.p.p. per manifesta infondatezza dei motivi;

Atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il
contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
in fra indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pre ‘dente

stato commesso in data 23.2.2003;

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