Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8820 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8820 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Cannavaro Salvatore, nato a Torre Annunziata il 20/06/1949;
Saetta Vincenzo, nato a Napoli il 16/11/1971;
avverso la sentenza in data 08/10/2012 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito per l’imputato Saetta l’avv. Eriberto Rosso e per l’imputato Cannavaro
l’avv. Roberto Afeltra, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7.6.2011 il Tribunale di Pistoia dichiarò Cannavaro
Salvatore e Saetta Vincenzo responsabili del reato di cui agli artt. 110, 640, 61
n. 7 cod. pen. e condannò ciascuno alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed €
900,00 di multa, pena sospesa per Cannavaro e coperta da indulto per Saetta.

Data Udienza: 13/02/2014

Gli imputati furono condannati al risarcimento dei danni (da liquidarsi in
separato giudizio, con una provvisionale) ed alla rifusione delle spese a favore
della parte civile Floris Vincenzo.
2. Gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Firenze, con
sentenza in data 8.10.2012, in parziale riforma della pronunzia di primo grado,
riqualificò il fatto in insolvenza fraudolenta e determinò la pena in anni di
reclusione ciascuno. Confermò nel resto la prima decisione e condannò gli
imputati alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.

distinti atti.
Cannavaro Salvatore deduce:
1. violazione di legge in relazione all’insussistenza dell’elemento soggettivo
del reato di cui all’art. 641 cod. pen. in quanto si sarebbe in presenza di
un mero inadempimento delle obbligazioni assunte; Cannavaro e Saetta
non si sono proposti direttamente a Floris, ma fu Mazzeo a convincere la
parte civile ad incontrare gli imputati; le modalità di pagamento delle
fatture con assegni post datati sono state imposte da Floris, il quale non
chiese alcuna garanzia; dalla primavera al Natale 2005 Floris incassò gli
assegni e verificò la situazione bancaria della Oro Line e la reale
esistenza in quel negozio di una clientela; il Tribunale aveva individuato
gli artifizi e raggiri nell’apertura del negozio, nella presentazione
dell’amico Mazzeo e nel fatto che Saetta si mostrava esperto di gioielli;
l’affermazione di responsabilità si è fondata solo sulle dichiarazioni della
persona offesa, senza adeguata valutazione critica; è mancata sia nella
sentenza di primo grado che in quella di appello, motivazione
sull’elemento soggettivo del reato; l’insolvenza è stata determinata dalle
vicende societarie connesse alla crisi;
2. violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche,
stante il ruolo marginale di Cannavaro e le cause della crisi, nonché
dell’entità della pena inflitta;
3. violazione di legge in relazione alla conferma delle statuizioni civili senza
verifica di quali beni fossero disponibili presso la società e dei parametri
utilizzati; non è stata accolta la richiesta di sospensione della provvisoria
esecuzione.
Saetta Vincenzo deduce:
1. violazione di legge anche sotto il profilo della mancanza di motivazione
avendo la Corte territoriale ignorato la prima doglianza difensiva circa il
ruolo di Saetta (ritenuto socio di fatto) all’interno della Oro Line S.a.s.; la
qualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta presuppone che
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3. Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, con

l’imputato fosse consapevole della situazione economica della società; in
atti non vi sarebbe alcun elemento dal quale desumere la qualità di socio
di fatto della Oro Line di Saetta; siccome ignaro della situazione della
società non aveva alcun obbligo di palesare alcunché;
2. vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili senza
indicare i parametri utilizzati per determinare la ingente somma; non
sarebbero sufficienti le dichiarazioni della persona offesa;
3. vizio di motivazione in ordine alla scelta della pena detentiva; il
riferimento alla gravità del fatto sotto il profilo economico avrebbe

effetti della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interresse di Cannavaro Salvatore
ed il primo motivo proposto nell’interesse di Saetta sono manifestamente
infondati, sono mera reiterazione dei motivi di appello e svolgono censure di
merito.
La Corte territoriale ha motivato in ordine alla situazione economica non
florida, anzi di grave difficoltà economica della Oro Line, che gli imputati
avrebbero dissimulato (p. 6 sentenza impugnata).
Quanto al ruolo di Saetta nella Oro Line è stato ritenuto, richiamando la
sentenza di primo grado, quello di amministratore di fatto per aver scelto i
gioielli da acquistare da Floris (p. 4 sentenza impugnata e p. 3 sentenza di primo
grado).

2.

Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Cannavaro

Salvatore ed il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Saetta Vincenzo
sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
Le attenuanti generiche sono state escluse implicitamente con il richiamo
alla gravità del fatto.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una
valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti
dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione
alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione
della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e
globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del

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determinato una inammissibile valutazione di quanto già valutato agli

20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n.
117242).
Il principio per cui una medesima situazione di fatto non può essere
considerata più volte é valido per il giudizio sulle circostanze specifiche, ma non
riguarda la valutazione complessiva della gravita’ del fatto, che non e’ da
confondere con l’esistenza di singole circostanze. Nulla perciò vieta che il giudice
di merito, nelneercizio del suo potere discrezionale, tenga conto anche degli
elementi gia considerati per ritenere od escludere circostanze del reato, (nella
specie per concedere le attenuanti generiche), al fine della complessiva

misura della pena da erogare. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 872 del 07/10/1970
dep. 15/02/1971 Rv. 116705).

3. Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Cannavaro Salvatore
ed il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Saetta Vincenzo sono
manifestamente infondati.
La Corte di merito ha confermato le statuizioni civili rilevando che l’entità del
danno non era contestata neppure dagli imputati e la richiesta di sospensione
dell’esecuzione è stata rigettata in ragione del rischio di depauperamento dl
patrimonio dei soggetti obbligati.

4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono
essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/02/2014.

valutazione del fatto umano, che serve da termine di confronto per fissare la

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