Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8819 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8819 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SARE BOMBILA N. IL 01/01/1960
avverso la sentenza n. 108/2010 CORTE APPELLO di POTENZA, del
10/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

..

Premesso che con sentenza in data 10.3.2011 la Corte d’appello di Potenza
confermava la sentenza del 12.1.2010 del Tribunale di Melfi con la quale Sare
Bombila era stato condannato per il reato di cui all’art. 12/5 D. L.vo 286/1998
alla pena di mesi sei di reclusione;
Rilevato che l’imputato ha proposto avverso la sentenza ricorso per cassazione,
sostenendo che non sussistevano gli estremi del reato per il quale era stato

Considerato che i motivi di ricorso sono del tutto generici e che pertanto
l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per il disposto dell’art. 591
lett. c), in relazione all’art. 581 lett. c) del codice di rito, non essendo stati
indicati con i motivi di ricorso le specifiche ragioni di diritto a sostegno della
richiesta di annullamento della sentenza;
Atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il
contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione della Impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
in fra indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il P sidente

condannato, né sotto l’aspetto oggettivo né sotto l’aspetto soggettivo;

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