Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8819 del 02/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8819 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI NICOLA N. IL 08/09/1982
avverso la sentenza n. 337/2015 TRIBUNALE di TREVISO, del
10/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 02/12/2015
OSSERVA
1. L’imputato Lombardi Nicola ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo vizio
motivazionale della medesima in ordine all’insussistenza di una delle
“cause di non punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille
euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2015
DEPOSiTATA
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera d), c.p.p.,
in quanto l’imputato ha rinunciato all’impugnazione con missiva del
16.9.2015