Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8818 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8818 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE WITT ITALO N. IL 17/12/1953
avverso la sentenza n. 2086/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/01/2014

-1- De Witt Italo, già condannato con la sentenza di primo grado- tribunale di Firenze in data
1.3.2012 – alla pena di anni di anni nove di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i delitti, in
continuazione, di rapina aggravata in concorso, sequestro di persona aggravato e detenzione e
porto di pistola con matricola abrasa ex artt. 81 cpv.,110, 628 comma 1 e 3, 605 c.p. e 23.4 comma
1. n.,110/1975,1,4, e7 1. n. 895/1967- capi a), b) e c) dell’imputazione- ricorre, tramite difensore, per
cassazione avverso la sentenza della corte di appello della stessa città in data 6/20.2.2013 che,
dichiarato assorbito il delitto di sequestro di persona in quello di rapina, riduceva di conseguenza la
pena in anni sette,mesi due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
-2- In breve i fatti come ricostruiti uniformemente, ad eccezione delle modalità temporali del fatto
contestato del sequestro dei dipendenti della banca durante la rapina, dai giudici di primo e secondo
grado: due persone travisate con parrucca e tamponi nel naso- un terzo complice serviva da basistasi impossessavano sotto la minaccia di una pistola dellalomma di 122.000,00 euro e di vari gioielli
ai danni dell’agenzia 40 del Monte dei Paschi di Siena in Firenze. Dopo qualche ora dalla
consumazione del delitto, la polizia si poneva all’ inseguimento di una macchina,segnalata dal GPS
posto in una mazzetta civetta, anch’ essa oggetto della rapina, e, in fuga il conducente, rinveniva all’
interno dell ‘ abitacolo tutto il denaro rapinato, due pistole con matricola abrasa, parrucche, tamponi
di cotone usate per travisarsi , un telefonino utilizzato nei luoghi e nei tempi della rapina.
Individuato dalla polizia l’imputato come uno dei possibili rapinatori, per i suoi precedenti specifici
e per la compatibilità delle sue fattezze fisiche con quelle di uno dei rapinatori ripresi dalle
telecamere della banca, si procedeva ad estrarre il DNA, stante il rifiuto del prevenuto di rilasciare
un campione biologico, da due sigarette da quest’ ultimo fumate. I profili evidenziati dalle tracce
biologiche prelevate da una delle parrucche e dai tamponi rinvenuti nella macchina, insieme al
provento della rapina, risultavano corrispondere al DNA dell’ imputato, giusti gli esiti degli
accertamenti tecnici biologici non ripetibili effettuati previa comunicazione al consulente nominato
dalla difesa.
-3- Tre le ragioni di doglianza costitutive dei motivi di ricorso che richiamano, tra gli altri, l’ art.
606 lett. b). d) ed e) codice di rito: a) violazione degli artt. 438 comma 5, 597 e 603 per avere i
giudici rigettato la richiesta più volte reiterata di una perizia in materia genetica forense., per la
ritenuta possibilità di contaminazione tra i diversi reperti analizzati. In particolare la difesa contesta
l’attendibilità dei due accertamenti tecnici , rispettivamente in data 13.7.2009 e 16.10.2009, redatti
da personale della polizia scientifica, il primo dal dottor Ugo Ricci che estrapolava un profilo
generico di DNA da pezzetti di carta, dal cappello di lana e dal berretto con visiera, rinvenuti nella
macchina utilizzata dal terzo rapinatore, il secondo del dottor De Boni che estrapolava profili
riproducibili ,di DNA dalle parrucche in sequestro. Sottolinea ancora la difesa l’assenza negli
accertamenti tecnici espletati dei cd. elettroferogrammi ai fini della decisività dell’accertamento
tecnico richiesto.; b) violazione dell’art.530 comma 2 c.p.p. per essersi fondata la motivazionhin
unico elemento di prova costituito dalla indagine genetica sul DNA condotta su tracce genetiche in
quantità scarsa tale da non dare la sicura sovrapponibilità tra il profilo genetico della traccia e quello
genetico proprio dell’ imputato. Da qui il problema della arbitrarietà del processo interpretativo a
fronte della mancata ripetizione per almeno due volte del test. Peraltro tutto il materiale, su parte del
quale sono stati svolti gli accertamenti sul DNA, era stato rinvenuto racchiuso in uno zaino con le
conseguenti probabili contaminazionì dei reperti. Tant’è che sui pezzetti di carta analizzati nella
consulenza tecnica del dr. Ricci il consulente ha individuato la presenza di un enzima chiamato
amilasi presente sugli essudati rinvenuti poi dal dottor Boni su uno degli elastici della parrucca.
Comunque secondo la difesa il dato DNA rilevato dagli accertamenti tecnici dimostrerebbe che l’
imputato è entrato in contatto con il materiale della rapina ma non certo che l’abbia compiuta. In
1

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Fulvio Baldi„ per l’ annullamento senza rinvio
limitatamente all’aumento per la recidiva; rigetto nel resto;

2

conclusione non vi sarebbero altri indizi oltre quello del DNA perché quello costituito dalla
indicazione degli agenti di Roma che avrebbero riscontrato, in seguito alla visione dei fotogrammi,
una corrispondenza della fattezze di uno dei rapinatori con DE Witt non sono mai stati escussi in
dibattimento, con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’ ispettore Ausenda che
quelle indicazioni aveva ricevuto; c)violazione dell’art. 63 comma 4 e 99 comma 5 c.p. per avere il
giudice,da un lato, correttamente considerato, ai fini della pena, la circostanza aggravante speciale
della rapina di cui al terzo comma, n. 1 e 2 dell’art. 628 c.p. ( rapina commessa da più persone
riunite, travisate, con armi ponendo le persone in stato di incapacità di agire) ed erroneamente
applicato sulla pena così determinata l’aumento previsto per la recidiva reiterata specifica, con la
conseguente violazione del divieto della reformatio in pejus.
-4- Il ricorso non è fondato e pertanto va disatteso..
Premesso che i motivi di ricorso sui dati tecnici, il metodo di rilevazione e la valutazione dei
predetti ha costituito oggetto dei motivi di appello,ai quali i giudici di secondo grado hanno
esaurientemente dato risposta, il vizio denunciato di motivazione in merito al diniego di
rinnovazione dell’esame peritale non sussiste,in quanto il predetto esame si tradurrebbe in una
ripetizione, senza alcuna introduzione di elementi nuovi, di quanto già eseguito e valutato.. Invero
i giudici del secondo grado hanno richiamato tutti i dati probatori esaminati dai giudici di primo
grado, nonché hanno affrontato 1′ analisi di tutte le criticità promosse dalla difesa dell’ imputato,
nei vari gradi di giudizio, dandone una risposta congrua ed esauriente, rispettosa del compendio
probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. In particolare alla reiterata denuncia di assenza
dei cd. elettroferogrammi — che è la rappresentazione grafica del sequenziamento, del processo cioè
che serve a mettere in fila le basi( adenina, citosina,guanina e timina) che costituiscono il
frammento di DNA in analisi ,in modo da poterlo leggere propriamente ed analizzarlo-, sempre i
giudici di merito hanno obiettato che il consulente tecnico ha preso parte agli accertamenti
irripetibili del dr. La Rosa, il consulente che aveva estratto il DNA dell’ imputato da due mozziconi
di sigaretta sequestrati in casa, consistiti nella comparazione del predetto DNA con i profili
genetici estrapolati dalla parrucca,dai pezzi di carta e dalle formazioni pilifere rinvenuti nella
macchina di cui si erano serviti rapinatori, rilevandone la corrispondenza, e che il consulente di
parte non aveva sollevato alcuna obiezione quanto a metodi e risultati, ed anzi dichiarato che le
indagini erano state ineccepibili, anche perché standardizzate e automatizzate. Quanto alla
completezza ed esaustività degli accertamenti, malgrado la poca, quantità delle tracce biologiche
messe a confronto con il DNA dell’ imputato, il consulente tecnico De Boni ha precisato che su due
campioni è stata possibile l’amplificazione del DNA- la cd. PCR, Polymerase Chain Ractionquindi l’ analisi e 1′ esito compiuto positivo dell’accertamento. Sulla prospettata possibile
contaminazione dei reperti, tale da inficiare i risultati degli accertamenti tecnici, sempre i giudici
merito 1 ‘hanno esclusa in base ad una serie di rilievi del tutto convergenti verso gli esiti raggiunti: i
reperti biologici comparati sono molteplici e diversi, costituiti da formazioni pilifere, secrezione
salivare sui tamponi utilizzati dai rapinatori per alterare le fattezze del viso e il timbro della voce,
da cellule di sfaldamento epiteliali sull’ elastico della parrucca. Peraltro la riconducibilità delle
tracce biologiche rinvenute nei reperti al DNA dell’ imputato trova in un’altra serie di
considerazioni, che i giudici di merito non mancano di valorizzare, elementi di logico riscontro: lo
stesso imputato ha ammesso , in sede di svolgimento della perizia disposta sulla sua capacità
processuale e di intendere e di volere al momento del fatto, che il camuffamento utilizzato dai
rapinatori e sequestrato nel borsone rinvenuto nella macchina utilizzata dal basista per la fuga dopo
la rapina lo aveva utilizzato per la preparazione di una rapina poi non realizzata e comunque
utilizzato dai suoi correi, l’ imputato è gravato di precedenti reiterati e specifici, l’ età del De Witt
coincide con la descrizione del rapinatore data dalle persone offese, la corporatura dell’ imputato
corrispondeva a quella di uno dei rapinatori ripreso dalle telecamere del circuito interno. In
definitiva 1′ oltre ogni ragionevole dubbio, richiamato, per negarne la sussistenza, deve ritenersi
raggiunto a fronte della risposta esauriente che i giudici di merito hanno dato ad ogni rilievo critico
proposto dalla difesa..

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

In conclusione alla risposta ai primi due motivi di ricorso occorre ribadire che in tema di giudizio
di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza
della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso
che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui
il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. A fronte della mera reiterazione di
critiche difensive senza la prospettazione di elementi nuovi o di metodi di indagine nuovi, che non
fossero stati rispettati dai tre accertamenti tecnici acquisiti al processo, dei dr. Ricci, De Boni La
Rosa, deve ritenersi corretto il rigetto dell’ istanza difensiva volta ad ottenere l’esecuzione ancora
di un accertamento tecnico.
-4-Del pari non accoglibile è la terza ragione di doglianza: nessuna reformatio in peius vi è stata
per la rideterminazione della pena, una volta esclusa la sussistenza del sequestro degli impiegati
della banca per un tempo del tutto corrispondente con la durata del delitto di rapina. Invero la pena
base per il delitto di rapina pluriaggravata dalle più persone riunite, armate e camuffate , è stata
fissata in anni cinque ed euro 2.000,00 di multa – la medesima inflitta dai primi giudici- .ed è stata
aumentata di un terzo per la recidiva reiterata specifica che è il tetto massimo proprio della pena
ricollegabile ad una aggravante comune come prescrive il combinato disposto degli artt. . 63 comma
4 c.p. e 64 comma 1 c.p.
-5- Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

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