Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8816 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8816 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMMALLERI DAVIDE N. IL 17/06/1983
avverso la sentenza n. 4503/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/01/2014

-1- Cammalleri Davide, già condannato, in abbreviato – sentenze del tribunale di Milano in data
5.6.2012 e corte di appello della stessa città in data 21/31.12.2012 – alla pena di anni tre mesi
quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa,così ridotta la pena inflitta in primo grado in anni
quattro, mesi due di reclusione ed euro sempre 1.000,00 di multa, per il delitto di rapina
pluriaggravata ex art. 628 commi 1 e 3 n 1 c.p. – essersi impossessato, sotto la minaccia di un
coltello, insieme ad altri due correi, della somma di euro 480 sottraendola alla farmacia Chiesa
Rossa di Milano- ricorre per cassazione avverso la seconda decisione, deducendo, con il richiamo
all’art. 606 lett. b) c)) ed e) codice di rito, tre ragioni di doglianza: a) violazione dell’art. 63 c.p.p.
per esser state illegittimamente utilizzate le dichiarazioni sue e degli altri due correi, Romondia
Francesco e Pizzolante, rese alla p.g. senza le dovute garanzie difensive, una volta che i tre erano
stati fermati nell’atto di scendere insieme da un autobus qualche ora dopo la commessa rapina; b)
vizio di motivazione in punto di responsabilità dell’ imputato, ritenuta dai giudici di merito in base
a meri indizi, equivoci nella misura in cui, da un lato, l’ esecutore materiale della rapina, il
Ramondia, reo confesso aveva dichiarato di aver compiuto da solo il delitto, dall’altro l’imputato
,insieme ad un terzo correo, Pizzolante, era stato ripreso solo in via occasionale poco prima della
esecuzione del delitto all’esterno della farmacia dal sistema di video sorveglianza dell’ esercizio e
successivamente era stato ritrovato insieme ai correi, in possesso di una somma di denaro, ripartita
tra i tre, ammontante ad euro 1.010, e corrispondente solo grosso modo a quella sottratta nell’
occasione della de qua e di una seconda commessa nello stesso pomeriggio ma della quale sempre
il Ramondia si dichiarava autore. In effetti i soldi rinvenuti in suo possesso costituivano il residuo
di una somma consegnatagli venti giorni prima all’ atto della scarcerazione quale saldo per
l’attività lavorativa che aveva svolto all’ interno del carcere; c) violazione dell’art. 442 comma 2
c.p. per non essere stata ridotta la pena inflitta fino ad un terzo come imponeva la specialità del
rito.
-2- Il ricorso è solo in parte fondato.
Nel discorso giustificavo giudiziale svolge un ruolo secondario,e del tutto ininfluente ai fini della
decisione, la valutazione in merito alle prime dichiarazioni rese dall’ imputato e dai suoi conci,
colti nell’atto di scendere insieme da un autobus cittadino nello stesso pomeriggio, tutte nel senso
che i tre si erano trovati fortuitamente insieme alla fermata del mezzo pubblico. Comunque in quel
momento, prima degli accertamenti correlati alle videoregistrazioni nel luogo della rapina ed
all’accertamento sulle somme di denaro in loro possesso, è certo che l’ imputato ed i suoi correi non
avevano assunto la qualità di indagato che per l’appunto si assume nel momento in cui le indagini
in merito ad un determinato fatto si rivolgono nei confronti di una persona determinata. Ad di fuori
di tali circostanze procedimentali, la persona potrà essere solo sospettato di un reato allorché,
esemplificando, si ha notizia di una persona che è dedita a determinati delitti e che vive in una zona
dover quei delitti sono stati compiuti. Il che traduce la situazione de qua nel momento in cui i tre
conci sono stati visti scendere dall ‘ autobus insieme. Ne consegue che le loro dichiarazioni di
essersi incontrati solo casualmente quel giorno alla fermata dell’ autobus possono essere nel
giudizio abbreviato valutate come contrastanti con gli esiti successivi tratti dalle video – riprese che
li rappresentavano insieme non solo nell’occasione della rapina ma altresì in più luoghi diversi della
città.( v. per tutte, Sez. 5, 20.2/24.4.2013, P.G. in proc. Ba4llone ed a., Tv. 256236).
I giudici di merito, comunque, anche al di là della valorizzazione delle dichiarazioni mendaci dell’ I(
imputato, hanno svolto un discorso giustificativo giudiziale centrato sulla concatenazione di vari
indizi precisi, gravi e concordanti, dalla costellazione combinata dei quali si trae con sufficiente
certezza il ruolo dell’ imputato. Quale correo, in funzione di palo e di sostegno morale

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Fulvio Baldi, per la correzione dell’errore
materiale limitatamente al calcolo della pena r per il rigetto nel resto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che determina in
anni tre di reclusione ed euro mille di multa; rigetta nel resto.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

dell’esecutore materiale del reato, Romondia, l’ imputato solo 23 secondi prima dell’ ingresso di
quest’ ultimo nella farmacia, era stato ripreso insieme ad altro correo, Pizzolante, passare davanti
all’esercizio, egli si era accompagnato per tutta la giornata insieme agli altri due coimputati in
luoghi ed in orari compatibili con la commissione di una seconda rapina nella stessa giornata, era
stato trovato in possesso di una somma di denaro che, insieme a quella sequestrata agli altri correi,
corrispondeva grosso modo alla complessiva somma oggetto delle due rapine, tutte le somme
rivenute addosso ai coimputati, poi,-rispettivamente 545 +335 +130 —erano riposte nelle tasche
dei rispettivi giubbotti come di somme incassate e maneggiate da poco.
La contestazione di un ragionamento snodantesi attraverso l’ indicazione di precise circostanze di
fatto, collegate da massime di esperienza e criteri di ragione dl tutto logici e coerenti sfugge a
censure accogli bili in sede di legittimità, dove C137 il vizio di motivazione deve essere caratterizzato
da una manifesta infondatezza che non è possibile nella specie intravedere.
Fondato il terzo motivo di ricorso per evidente errore di calcolo nella determinazione della pena: i
giudici dell’ appello hanno determinato la pena base quantificandola in anni quattro, mesi sei di
reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Ne consegue che l’ obbligata riduzione per la,scelta del rito
comporta la fissazione della pena finale in anni tre ed euro mille di multa, e non di anni tre e mesi
quattro di reclusione, ferma restando la determinazione della pena pecuniaria.

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