Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8814 del 14/11/2012
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8814 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LUCICH Giovanni nato a Salerno il 9/09/1983
contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno, emessa il 02/05/2011;
– visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
– udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale T. Baglione, che ha concluso per l ‘inammissibilità del ricorso;
– udito il difensore avv. A. Santini, che ha concluso richiedendo raccoglimento del
ricorso;
Ritenuto in fatto
1. Giovanni Lucich ricorre per cessazione avverso la decisione indicata
In epigrafe, confermativa della sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui
era stato condannato alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il
delitto di cui all’art. 385 cod. pen, commesso il 5.3.2007.
2. Il ricorrente deduce “violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e)
c.p.p.”, lamentando la mancata cocnessione della sospensione condizionale
della pena.
Data Udienza: 14/11/2012
1. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d’udienza,
il ricorso va dichiarato inammissibile per la presenza di precedenti ostativi al
beneficio di legge e per la genericità del motivo dedotto, basato su
previsioni e considerazioni (“la Corte di cassazione ben avrebbe potuto
annullare…”) ipotetiche e fortemente problematiche.
3. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si
ritiene adeguata determinare nella somma di 1.000,00 euro, in
relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, 14 novembre 2012
Considerato in diritto