Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8814 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8814 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GROMNICKI RUDINEI N. IL 17/12/1980
avverso la sentenza n. 8423/2014 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 02/12/2015

OSSERVA

deducendo che la fattispecie andava ricondotta all’ipotesi di cui al comma
quinto dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 (fatto di lieve entità).
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma
1, lettera c), c.p.p. a cagione di mancanza di specificità, consistendo nella
generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva
critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass.
S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il
giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la
efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
Nel caso di specie, quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di
cui al quinto comma dell’art. 73, correttamente il giudice di merito ha
valutato il fatto di non minima offensività, tenuto conto della qaulità
(cocaina) e quantità (gr. 594) dello stupefacente destinato allo spaccio.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare,
che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure
che coinvolgono il patto dal medesimo accettato, a meno che la pena
determinata non sia stata quantificata in modo illegittimo (Cass. VI,
21\4\2004, n. 18385).
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta
e la valutazione in ordine alla congruità della medesima, alla
qualificazione del fatto ed alla ricorrenza delle circostanze risulta
effettuata in modo corretto. Resta, pertanto, preclusa ogni successiva
doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento
euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente

1. A Gronnnicki Rudinei con la sentenza di cui in epigrafe è stata applicata la
pena dalle parti concordate. L’imputato assume essere stata violata la legge,

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