Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8813 del 14/11/2012
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8813 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Corte di Appello di Bari
nel procedimento penale nei confronti di
SGARRA Giuseppe, n. a Andria il 27/07/1967
.5E2. Lig7/1
contro la sentenza Tribunale di TraniVémessa il 23/02/2011
– visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
– udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale T. Baglione, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari ricorre per
cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal tribunale di
Trani in composizione monocratica, con cui Giuseppe Sgarra è stato
condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di cui all’art.
Data Udienza: 14/11/2012
385 cod. pen, commesso il 12.2.211.
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 385 c.p. per illegalità della pena.
La pena inflitta dal giudice monocratico non ha tenuto conto dell’aumento
introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. a), I. 26.11.2010, n. 199, secondo cui il
minimo edittale non può essere inferiore ad un anno.
Tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, tale pena non può
essere inferiore a otto mesi di reclusione.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata in punto pena, che va
rettificata a norma dell’art. 619 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena che
ridetermina in mesi otto di reclusione.
Roma, 14 novembre 2012
Il ricorso è fondato.