Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8812 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8812 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATENA PIETRO N. IL 25/01/1968
avverso la sentenza n. 11876/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 01…roi&m:
che ha concluso per
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Data Udienza: 22/11/2013

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I

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe,
ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di S. Maria Capua
Vetere in data 25 marzo 2009 aveva dichiarato l’odierno ricorrente5dellr
ricettazione di particolare tenuità di un assegno bancario denunziato
come smarrito in data 7 maggio 2004, condannandolo alla pena ritenuta

2.

di giustizia.
Avverso tale provvedimento, l’imputato (personalmente) ha

proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione dell’art. 648, comma 2, c.p., lamentando
l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato;
II – violazione degli artt. 191 e 195 c.p.p. con vizio di motivazione,
lamentando l’immotivato diniego di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste OLIVIERI
per mancata escussione degli operanti riferiti de relato;
III – omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e
sulla commisurazione della pena nonostante l’incensuratezza, l’ottimo
comportamento processuale e la non particolare gravità del fatto;
IV – mancata declaratoria di prescrizione del reato.

3.

All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte Suprema ha già osservato, con orientamento ormai
consolidato, in difetto di voci difformi (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25
maggio 2010, Fontanella, rv. 248265) che ai fini della configurabilità del

4,—

……..

2
reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere
raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione
della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice
della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in
mala fede.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha condivisibilmente
valorizzato, ai fini dell’accertamento di responsabilità e della

abbia mai chiarito le modalità attraverso le quali era venuto in possesso
dell’assegno, di sicura provenienza furtiva e di importo abbastanza
elevato (tale da non lasciar ritenere che esso sia stato accettato e
negoziato con disinteresse e superficialità)
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti,
logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in
questa sede.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la disciplina
di cui all’art. 195, comma 3, c.p.p., invocata dal ricorrente, non si
applica alla attività poste in essere dalla P.G. nell’ambito di un
medesimo contesto investigativo, con la partecipazione attiva e/o la
supervisione del comandante, come è avvenuto nel caso di specie (cfr.
sentenza di primo grado, in parte qua richiamata da quella impugnata).

3.

Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato, non

contenendo la compiuta indicazione di effettive violazioni di legge, né di
elementi non valutati o mal valutati (l’imputato ha già fruito della
attenuante di cui all’art. 648, comma 2, c.p., per un assegno di importo
certamente non esiguo: euro 1471,99, e delle attenuanti generiche)
bensì limitandosi a sollecitare in sede di legittimità una non consentita

.4

rivalutazione del merito della propria richiesta, a fronte delle
argomentazioni della Corte di appello (f. 3), sul punto senz’altro

esaurienti, logiche, non contraddittorie e, pertanto in questa sede
incensurabili.

2

qualificazione giuridica del fatto accertato, il fatto che l’imputato non

3
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che, secondo
la disciplina della prescrizione vigente alla data di commissione del reato
ed ancora attualmente, per determinare il relativo termine non si tiene
conto delle circostanze attenuanti, dovendo quindi – nel caso di specie farsi riferimento alla pena prevista dall’art. 648 c.p., non dal capoverso.

5. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai

spese processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi
che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità
per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto
dell’entità di detta colpa – della somma di Euro mille in favore della
Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 22 novembre 2013.

sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle

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