Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8810 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8810 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

suLricorsa,propostAr da:
CIARELLA ANTONIO N. IL 24/09/1970
DI ROSA DOMENICO N. IL 11/12/1966
DI ROSA GUERINO N. IL 17/09/1978
avverso la sentenza n. 5/2013 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 28/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per n
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Data Udienza: 22/11/2013

1

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza indicata in
epigrafe, ha confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la
sentenza con la quale il G.U.P. del Tribunale della stessa città in data 4
giugno 2012 aveva dichiarato gli odierni ricorrenti colpevoli delle
estorsioni ed usure a ciascuno ascritte, dichiarando inammissibili per

accoglieva i soli motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, riducendo
le pene a ciascuno irrogate.
2. Avverso tale provvedimento, gli imputati (tutti con l’ausilio di
difensori iscritti nell’apposito albo speciale) hanno proposto distinti
ricorsi per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
DI ROSA DOMENICO
I – inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre
norme giuridiche e vizio di motivazione, lamentando l’eccessività della
pena, non avendo la Corte di appello tenuto conto del congruo
risarcimento versato alle vittime;
CIARELLA ANTONIO
I – mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle
aggravanti, in considerazione del comportamento processuale e del
totale risarcimento offerto alle vittime;
DI ROSA GUERINO
I – inosservanza od erronea applicazione dell’art. 62-bis c.p. nonché
mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del
fatto.

3.

All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.

rinunzia i motivi di appello in proposito formulati. La Corte di appello

2

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.

Ricorso DI ROSA DOMENICO
1.

Il motivo di ricorso presentato nell’interesse di DI ROSA

DOMENICO è generico e manifestamente infondato: la Corte di appello,

valorizzando il comportamento processuale dell’imputato (il riferimento
– invero ex lege discutibile – è alla intervenuta rinunzia a parte dei
motivi dell’impugnazione) e l’imputato non indica alcuna ragione per la
quale la riduzione avrebbe dovuto essere maggiore.
Quanto al riferimento all’intervenuto risarcimento del danno, di esso
non vi era menzione né in sentenza di primo grado né nell’atto di
appello; in ricorso non è indicata la data in cui esso sarebbe intervenuto
od il suo ammontare.
Deve, pertanto, ritenersi che l’elemento sia stato invocato per la
prima volta in sede di legittimità, e quindi inammissibilmente sia in
quanto elemento fattuale nuovo, sia per difetto di specificità.

Ricorso CIARELLA
2.

Analoghe conclusioni si impongono anche per il ricorso del

CIARELLA, che peraltro non aveva fatto appello per ottenere le
attenuanti generiche, ma solo quanto alla dosimetria della pena: il
motivo, oltre ad essere generico e manifestamente infondato, è,
pertanto, non consentito in questa sede.

Ricorso DI ROSA GUERINO
3. Il motivo di ricorso presentato nell’interesse di DI ROSA GUERINO
è generico e manifestamente infondato, non contenendo la compiuta
indicazione di effettive violazioni di legge, bensì limitandosi a sollecitare
in sede di legittimità una non consentita rivalutazione del merito della
propria richiesta, a fronte delle argomentazioni della Corte di appello (f.
17 ss.), sul punto senz’altro esaurienti, logiche, non contraddittorie:,
pertanto in questa sede incensurabili.

2

in parziale accoglimento del gravame, ha già ridotto la pena

3

4. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi
che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di
inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186)
e tenuto conto dell’entità di detta colpa – della somma di Euro mille in

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 22 novembre 2013.

favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

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