Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8810 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8810 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da

MORALES Bolbaran Christian Andrés, n. a Santiago del Cile il 17.7.1982
contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, emessa il 28.6.2010;
– visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
– udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale T. Baglione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Ritenuto in fatto

1. Morales Balbaran ricorre per cassazione avverso la decisione
indicata in epigrafe, confermativa della sentenza emessa del Tribunale
di Monza, con cui era stato condannato alla pena di dieci mesi di
reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 99 e 385 cod. pen.,
per evasione dagli arresti domiciliari (il 10 luglio e il 2 settembre
2006).
2. Il ricorrente deduce, ex art. 606.1 lett. c) c.p.p.,
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (artt.

Data Udienza: 14/11/2012

Considerato in diritto
1. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il
ricorso va dichiarato inammissibile.
Risulta dagli atti che l’imputato aveva eletto domicilio presso il
suo difensore di fiducia il 7.2.2008 e che l’avviso di fissazione del
giudizio d’appello fu notificato sia al domicilio dell’imputato sia al suo
difensore.
Quanto alla deduzione relativa allo stato di detenzione al
momento di svolgimento del giudizio d’appello, il dato è solamente
enunciato dal ricorrente. con “riserva di fornire documentazione nei
motivi nuovi”. A tale riserva non è mai stato dato seguito, cosicché
l’affermazione rimane sfornita di ogni elemento di validità.
2. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si
ritiene adeguata determinare nella somma di 1.000,00 euro, in
relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, 14 novembre 2012

178 lett. c e 179 c.p.p.) per omessa citazione e mancato intervento
dell’imputato nel giudizio d’appello.

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