Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 881 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 881 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTECROCI ROBERTO N. IL 09/08/1966
6%1.4
avverso la sentenza n. ~2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 11/11/2013
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Montecroci Roberto
per il reato di atti persecutori e lesioni personali;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti prevalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del
tutto generico richiamo alla pretesa illogicità della motivazione, senza la benché
minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame,
detto vizio dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo
al diniego della concessione delle attenuanti generiche, trattasi di doglianza che,
per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta
sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna
indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo al
riconoscimento delle chieste attenuanti;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della