Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8808 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8808 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RIVIERA CINZIANO N. IL 14/05/1967
2) BODINO CARLO N. IL 20/12/1988
avverso l’ordinanza n. 281/2012 TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE, del
26/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
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géWsentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.09.

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Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Trieste, con ordinanza in data 26-7-2012, confermava quella
emessa dal Gip del Tribunale di Udine il 19-6-2012, applicativa della custodia cautelare in
carcere nei confronti di Cinziano RIVIERA e Carlo BODINO, con la contestazione provvisoria di
plurimi furti aggravati in abitazione, in gran parte avvenuti nel febbraio 2012.
1.1 Premesso che, essendo gli indagati detenuti fuori distretto, non vi era obbligo di tradurli in

per di più intempestivamente, il tribunale, sotto il profilo della gravità del quadro indiziario,
richiamava le dichiarazioni e i riconoscimenti di testimoni i quali avevano visto gli indagati in
prossimità delle abitazioni dei derubati a bordo dell’autovettura Seat, che, intercettata dai
carabinieri, non si era arrestata all’alt e si era data alla fuga abbattendo la sbarra di accesso al
casello autostradale. Inoltre i tratti somatici dei due corrispondevano a quelli estratti dai
fotogrammi delle riprese video ai caselli autostradali e l’autovettura era risultata appartenente
a loro familiari.
1.2 Le esigenze cautelari erano ritenute sussistenti richiamando la qualità di nomadi gravati da
precedenti, e la commissione dei fatti in un’area geografica diversa e lontana da quella
(Piemonte e Liguria) di residenza.
2.Con il ricorso proposto tramite il difensore, si deducevano mancanza e manifesta illogicità
della motivazione.
2.1 In primo luogo si sosteneva che l’art. 309 cod. proc. pen. prevede ben più di una facoltà
del tribunale del riesame di disporre la traduzione dei detenuti, richiesta che nella specie era
motivata dall’esigenza di dimostrare che il Riviera non corrispondeva al soggetto individuato
nelle riprese del 12-5-2012 (al riguardo si assumeva allegata al ricorso ‘anticipazione di
consulenza antropometrica’).
2.2 I ricorrenti lamentavano poi l’assenza di ‘prove concrete’ a sostegno dell’imputazione dei
furti. L’attribuzione indifferenziata di essi agli indagati e l’esistenza dei gravi indizi erano
ritenute in contrasto con i seguenti elementi: a)il presunto complice Alessandro Lafieur era
stato individuato nel luogo di uno dei furti il 12.5, giorno in cui l’anticipazione di consulenza
tecnica dimostrerebbe l’erroneità dell’individuazione del Riviera al casello autostradale; b)il
21.2, ore 11,30/11,41, giorno della fuga, che tra l’altro non sarebbe tale in quanto la distanza
tra Latisana e Portogruaro sarebbe stata coperta in tempo compatibile con andatura normale,
gli indagati, qualche ora dopo essersi allontanati, sarebbero inverosimilmente tornati indietro
per commettere un altro furto sempre a Latisana; c)quella che era stata ritenuta una fuga,
poteva non essere tale in quanto il conducente avrebbe potuto non accorgersi della manovra
dei CC., che viaggiavano su un’auto civetta, e comunque, se si fosse trattato del Riviera (ma le
impronte sul ticket autostradale recuperato dai CC non corrispondevano a nessuno dei tre
soggetti sospettati), il motivo poteva essere l’esigenza di sottrarsi all’esecuzione di
un’ordinanza di custodia cautelare per altro furto.

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udienza, e comunque la richiesta era stata formulata non dagli interessati, ma dal difensore,

2.3 Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, mancavano riconoscimenti fotografici che li
collocassero sui luoghi dei furti. Attaccando l’ordinanza genetica della misura, eccepivano vizio
di motivazione laddove, sempre nella sforzo di ricondurre ad unità i vari fatti, erano stati
valorizzati elementi non significativi o non dimostrati, quali la collocazione di tutte le abitazioni
dei derubati nella direzione di marcia verso l’autostrada A4, utilizzata per la fuga; l’identità di
modalità dei fatti; il riconoscimento degli autori nelle immagini tratte dalle telecamere, benché
l’autista della vettura nera ripreso il 14 e 16 febbraio non fosse lo stesso dell’auto grigia
2.4 Sulle esigenze cautelari, si deduceva motivazione apparente o comunque insufficiente,
attaccandosi i vari profili evidenziati nel provvedimento genetico, e sostenendosi comunque il
radicamento degli indagati nei luoghi di residenza, tale da rendere adeguate misure minori,
che, già in precedenza applicate, erano state sempre rispettate, mentre non si era tenuto
conto che il Badino esercitava un’attività lavorativa con il fratello e il Riviera era affetto da
alcoldipendenza (come si era documentato in sede di istanza di inserimento in una comunità
terapeutica).
3. Si chiedeva quindi l’annullamento dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e meritano rigetto.
2. La questione preliminare di nullità è infondata, anche se non per tutte le ragioni indicate
dal tribunale. Infatti dell’impostazione, condivisa nell’ordinanza, per la quale l’obbligo di
traduzione dell’indagato all’udienza del riesame non opera nel caso di detenzione in
luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice, è stata fatta da tempo giustizia
dall’orientamento delle sezioni unite penali di questa corte -anche sulla scia delle
pronuncia della Corte Cost. 45/1991-, favorevole ad una lettura dell’art. 127 cod. proc.
pen., richiamato dall’alt. 309 stesso codice, orientata al rispetto tanto della Costituzione
che della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cass. Sez. U, 40/1995,
35399/2010). Lettura secondo la quale la mancata traduzione all’udienza camerale
dell’interessato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di
comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale,
determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e del relativo
provvedimento.
3. Sono invece corretti i rilievi del tribunale, sufficienti a giustificare il rigetto
dell’eccezione, da un lato in ordine al fatto che la richiesta avrebbe dovuto
necessariamente essere formulata dagli indagati, e non dal difensore (riferendosi tutte
le decisioni di questa corte sul tema alla manifestazione di volontà personale
dell’interessato, al quale soltanto l’art. 127 cod. proc. pen. riconosce il relativo diritto),

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ritratto il 12 maggio, come risultava dall”anticipazione di consulenza’ allegata al ricorso.

dall’altro, e comunque, che il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità è
condizionato alla tempestività della richiesta di traduzione da parte del detenuto.
4. Per quanto tale giurisprudenza, sopra richiamata, abbia escluso che la manifestazione
della volontà di presenziare sia soggetta ad un termine rigido e prefissato, essa ha
tuttavia nel contempo stabilito che la relativa richiesta debba comunque intervenire in
tempo utile perché la traduzione, tenuto conto, tra le altre variabili, anche del fatto che
la detenzione sia in atto in luogo diverso da quello in cui deve tenersi l’udienza, possa

l’udienza deve essere notificato all’indagato e al difensore almeno tre giorni prima, va
ritenuta tempestiva la richiesta di traduzione da parte dell’indagato, detenuto in altra
circoscrizione, proposta nella ragionevole immediatezza della ricezione della
notificazione dell’avviso della data fissata per l’udienza camerale (Cass. 42710/2011,
relativa a fattispecie in cui questa corte ha ritenuto tempestiva la richiesta presentata
all’indomani della ricezione della predetta notificazione).
5. Appare dunque condivisibile, alla stregua di quanto sopra, il giudizio espresso dal
tribunale di tardività della richiesta degli indagati -in quanto pervenuta alla cancelleria
del giudice procedente soltanto alle ore 12,58 del giorno prima dell’udienza, che doveva
svolgersi a Trieste alle ore 9,30, mentre i ricorrenti erano detenuti a Venezia-,
considerati gli incombenti relativi sia alla disposizione della traduzione, che alla sua
concreta effettuazione, tra l’altro essendo la distanza tra il luogo di detenzione e quello
dell’udienza pari a circa 158 chilometri.
6. Gli altri profili di doglianza, attinenti al merito, risultano privi di consistenza a fronte di
motivazione, per quanto stringata, comunque sufficiente e priva di manifeste illogicità,
che ha valorizzato a)le dichiarazioni e i riconoscimenti di testimoni i quali avevano visto
gli indagati in prossimità delle abitazioni dei derubati a bordo dell’autovettura Seat, b)il
mancato arresto del veicolo, intercettato dai carabinieri, all’alt e la sua precipitosa fuga
abbattendo la sbarra del Telepass del casello autostradale, c)la corrispondenza dei tratti
somatici degli indagati a quelli dei soggetti estratti dai fotogrammi delle riprese video ai
caselli autostradali, d)la disponibilità dell’autovettura di cui sopra da parte di toro
familiari.
7. Il gravame invece, muovendo dall’erroneo presupposto della mancanza di ‘prove
concrete di responsabilità’, trascura che nella fase cautelare è sufficiente la gravità del
quadro indiziario, e, a smentire l’assunto della compatibilità delle caratteristiche fisiche
dei soggetti ripresi dalle telecamere con quelle degli indagati, invoca un”anticipazione di
consulenza antropometrica’, neppure, a differenza da quanto sostenuto, allegata al
ricorso.
8. E’ poi inesatto il rilievo circa l’attribuzione indifferenziata di tutti i furti agli indagati,
essendo per contro alcuni di essi ascritti a Riviera e al cognato Alessandro Lafleur
(mentre Badino è il genero del Riviera), mentre l’esistenza dei gravi indizi è contrastata
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essere disposta ed effettuata. Se così è, e considerato che l’avviso della data fissata per

con osservazioni in fatto fondate da un lato sul contenuto dell”anticipazione di
consulenza tecnica’, come detto non allegata al ricorso, dall’altro sulla maggior
verosimiglianza di una diversa ricostruzione dell’allontanamento degli indagati all’alt dei
carabinieri, basata peraltro su mere illazioni ed ipotesi non riscontrate, valorizzando la
circostanza che le impronte sul ticket autostradale recuperato dai CC. non
corrispondevano a nessuno dei tre soggetti sospettati, ma trascurando che è contestato
il concorso con persone non identificate.

su aspetti non ripresi dal tribunale del riesame.
10. In ordine all’esistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura,
l’ordinanza è immune da vizi avendo correttamente valorizzato i precedenti penali
anche specifici di entrambi i ricorrenti (ai quali è rispettivamente contestata la recidiva
specifica reiterata a Riviera e quella specifica infraquinquennale a Bodini), lo stato di
latitanza del Riviera in relazione a procedimento inerente a fatti dello stesso tipo, la
mobilità degli indagati sul territorio, evidenziata dalla scelta di luoghi lontani dalla
residenza per mettere a segno un’attività criminosa di ampio respiro. Elementi atti a
rendere del tutto recessivi quelli, di contrario segno, menzionati nel ricorso.
11.AI rigetto segue la condanna dei ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali.
P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc.
pen..
Roma 5-12-2012

9. Ulteriori doglianze investono poi, inammissibilmente, l’ordinanza genetica della misura

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