Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8807 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8807 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STEMMA STEFANO N. IL 14/12/1984
avverso la sentenza n. 1791/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 02/12/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata riformata limitatamente alla pena la condanna pronunciata nei
confronti di Stemma Stefano per il reato continuata illecita detenzione di
sostanza stupefacente, in concorso con Gharbi Tarek, é inammissibile.
Con un primo motivo ci si duole di una “erronea e parziale valutazione delle
risultanze probatorie”.
Con un secondo motivo si lamenta vizio motivazionale e violazione dell’art.

Stemma conosceva il Gharbi ma non che fosse coinvolto nella attività di spaccio
da questi svolta. Si assume che é pesato, nella ricostruzione dei fatti, un giudizio
negativo sulla personalità dell’imputato, derivato dalla sussistenza di un diverso
procedimento penale per presunti atti persecutori.
Con un terzo motivo si censura vizio motivazionale e violazione di legge in
relazione al diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere
riconosciute come necessario effetto della qualificazione dei fatti ai sensi dell’art.
73, co. 5 T.U. Stup. ed avendo la Corte distrettuale errato nel ritenere che lo
Stemma abbia delle pendenze giudiziarie, posto che é in svolgimento il solo
procedimento già menzionato e che la violazione del divieto di avvicinamento alla
vittima del reato é insussistente (si dilunga, qui, il ricorrente nella prospettazione
delle circostanze ritenute rilevanti), avendo peraltro lo Stemma mantenuto un
comportamento corretto sin dall’instaurazione degli arresti domiciliari.
Con un quarto motivo si censura la mancata concessione della sospensione
condizionale della pena, la quale riposerebbe sugli errori di assunzione appena
evidenziati.

2. Il ricorso é manifestamente infondato ed altresì aspecifico.
2.1. Il primo motivo omette totalmente di evidenziare specifici vizi della
motivazione impugnata; già nella intitolazione, d’altronde, evidenzia rilievi che
non costituiscono motivo di censura in sede di legittimità. Esso si concreta nella
indicazione di talune circostanze, nella ricostruzione che ne dà il ricorrente,
senza alcuna considerazione di quanto ritenuto dalla Corte di Appello.
2.2. Il secondo motivo si concreta nella prospettazione di una ricostruzione
dei fatti alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito, senza evidenziare
manifeste illogicità della motivazione.
2.3. Il terzo motivo opera una indebita e non condivisibile sovrapposizione
tra attenuanti generiche e l’ipotesi del fatto tenue di cui all’art. 73. Co. 5 T.U.
Stup. Come noto, le attenuanti generiche rispondono alla necessità
dell’adeguamento della pena in ragione della ricorrenza di elementi non già

530, co. 2 cod. proc. pen. perché gli elementi acquisiti dimostrano che lo

considerati da specifiche previsioni di legge e tuttavia in grado di incidere sul
quantum della responsabilità. Già tale scarna considerazione mette in evidenza
la ben diversa piattaforma fattuale sulla quale poggia l’ipotesi del fatto tenue
quale prevista dall’art. 73, co. 5 T.U. Stup. Giova aggiungere che le circostanze
prospettate dall’esponente confermano le premesse fattuali assunte dal giudice
del merito.
2.4. Tal ultima osservazione fornisce già adeguata replica all’ultimo motivo

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così det so in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/2015.

di ricorso, dando dimostrazione della sua manifesta infondatezza.

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