Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8806 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8806 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PACINI ULDERICO N. IL 04/07/1939
avverso la sentenza n. 1052/1998 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
12/05/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (–;
che ha concluso per _ dc__—?`”–éj—c

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

A52-

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Viene infatti proposta impugnazione avverso sentenza già passata in giudicato. La sentenza della Corte d’Appello qui impugnata è già stata oggetto di
giudizio promosso in sede di legittimità dal PACINÌ e definito con sentenza
in data 24.10.2011 n. 2445/2011 di questa Corte
Il ricorso proposto in questa sede deve essere dichiarato inammissibile ex
art. 591 cpp essendo tardivo e nei confronti di sentenza ormai passata in
giudicato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di £ 1.000,00, così equitativamente determinata la sanzione prevista dall’art. 616 cpp, ravvisandosi
nella condotta del ricorrente estremi di responsabilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
ape processuali e della somma di £ 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21.11.2013

PACINI Ulderico ricorre per cassazione avverso la sentenza 12.5.2010 con
la quale la Corted’Appello di Venezia lo ha condannato alla pena di anni due
e gionri 10 di reclusione e 542,00 E di multa per la violazione dell’art. 648
cp.
Il ricorrente chiede lo annullamento della decisione deducendo:
§1.) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione
di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

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