Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8805 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8805 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ARMANINI STEFANO N. IL 25/10/1988
avverso l’ordinanza n. 494/2012 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
01/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Q
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Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Stefano ARMANINI ricorre personalmente avverso l’ordinanza del 1-8-2012 con la quale
il Tribunale del riesame di Brescia ha respinto l’appello relativo al provvedimento della
corte di appello della stessa sede in data 10-11-2012, reiettivo della richiesta di
sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
2. Armanini è sottoposto alla misura in quanto riconosciuto responsabile, con sentenza del

dall’indebolimento permanente dell’organo della vista, in danno di Elia Premi.
3. Nel ricorso viene dedotta mancanza o illogicità della motivazione per essere stata
valorizzata la gravità del fatto, in contrasto con la giurisprudenza di questa corte, tanto
sotto il profilo delle ‘modalità e circostanze’ di esso, quanto sotto quello della
personalità dell’imputato, e svalutati sia la condotta riparatoria rappresentata dal
parziale risarcimento, effettuato nella misura di diecimila euro (tra l’altro prima della
notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e quindi non per calcolo
processuale), sia il tempo di applicazione della misura, pari a circa un anno, elementi
che, se esaminati congiuntamente, sarebbero vincenti rispetto alle considerazioni di
segno negativo del tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. E’ in primo luogo inesatto che il tribunale abbia valorizzato le ‘modalità e circostanze del
fatto’ tanto sotto il profilo della gravità dello stesso, quanto sotto quello della
personalità dell’imputato, dal momento che, sotto quest’ultimo aspetto, il primo giudice
ha invece richiamato la circostanza della sottoposizione, al momento della commissione
del reato, ad altra misura cautelare per violazione della disciplina degli stupefacenti.
3. Considerato poi che, per indirizzo giurisprudenziale di questa corte (Cass. 39531/2006),
il decorso del tempo dall’inizio dell’applicazione della misura (nella specie pari ad un
anno, nell’ordinanza ritenuto breve rispetto alla condanna, confermata in appello, a tre
anni di reclusione), rileva a fini di affievolimento delle esigenze cautelari solo in
presenza di altri elementi certamente sintomatici di mutamento del quadro cautelare, si
osserva che il tribunale ha indicato, senza manifeste illogicità, le ragioni per le quali il
parziale risarcimento del danno (ritenuto non satisfattivo data la presumibile
complessiva entità di essi derivante dall’indebolimento permanente dell’organo della
vista della p.o.) doveva considerarsi frutto di strategia processuale (in quanto effettuato
nell’imminenza del giudizio di appello, poco conta se prima della notifica del decreto di
citazione per il giudizio di secondo grado) e quindi inidoneo ad incidere sul pericolo di
recidivanza.
2

Gup di Brescia confermata in secondo grado, di lesioni personali, aggravate anche

4. Né il tribunale ha mancato di sottolineare gli elementi, rispetto ai quali quelli invocati
nel ricorso sono indiscutibilmente recessivi, rappresentati dalla gravità del fatto immotivata aggressione ai danni di uno sconosciuto, che l’imputato aveva colpito al
volto con un pugno ed una testata, provocandogli trauma facciale con fratture multiple
e pneumoencefalo-, e dalla sua commissione durante la sottoposizione alla misura
dell’obbligo di dimora per altro reato.

P. Q« M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc.
pen..
Roma 5-12-2012
Il consigli re est.

Il Presidente

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

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