Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8805 del 02/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8805 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABDLHAK AMED N. IL 20/06/1986
avverso la sentenza n. 224/2014 TRIBUNALE di IMPERIA, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 02/12/2015

IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata al ricorrente, Abdlhak Amed, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di
stupefacenti (art. 73, co. 3 e 5 T.U. Stup.), è inammissibile.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che nella motivazione
della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è
sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di

riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv.
263082).
Nel caso che occupa, a fronte dell’esplicito richiamo al contenuto degli atti
del fascicolo processuale (dichiarazioni rese dall’operante in merito alle fasi
dell’arresto in flagranza di reato dell’imputato) come alle fonti del giudizio di
insussistenza di causa di non punibilità il ricorrente non può legittimamente
dolersi del vizio motivazionale e in ogni caso avrebbe dovuto indicare gli specifici
elementi non considerati dal giudice, ancorché decisivi nel senso preteso.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così decis in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/2015.

cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA