Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8804 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8804 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CRISTILLO ANTONIO N. IL 25/06/1980
avverso la sentenza n. 29936/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 27/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LA LORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. es, ■
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Uditi difen39rAvv.;

(A-Q
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Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1.Antonio CRISTILLO, tramite il difensore procuratore speciale, avv. N. Garofalo, ha proposto
ricorso straordinario avverso la sentenza della prima sezione penale di questa corte in data 273-2012, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal predetto avverso la
sentenza 18-2-2011 della Corte d’Appello di Napoli che Io aveva riconosciuto responsabile del
reato di tentato omicidio in concorso con Armando Falcone.

in fatto della proprietà in capo al Cristillo del ciclomotore utilizzato per l’azione di fuoco, mezzo
per contro intestato ad un terzo, in favore del quale ne era stata disposta la restituzione già
con la sentenza di primo grado.
2.1La prima sezione di questa corte aveva infatti basato la conferma della valutazione di
attendibilità di Antonio Sorbo, una delle vittime predestinate sfuggito alla morte, nonostante
talune esitazioni ed incertezze nell’indicare il Cristillo quale conducente del motociclo sul quale
viaggiavano i due killers, sul rilievo che l’individuazione era riscontrata dal fatto che la moto
usata per la sparatoria fosse di proprietà dello stesso Cristillo, Il che non era.
3.Con memoria difensiva pervenuta il 25-10-2012 il difensore, a conferma dell’invocato errore
di fatto, ha depositato verbale di udienza del dibattimento di primo grado da cui risulta che la
proprietà del ciclomotore era stata fin dall’inizio attribuita a Giovanni Serullo, cui era stato
restituito.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che il ricorso straordinario è proponibile, in conformità alla natura
eccezionale di tale tipo di gravame, soltanto in caso di errore identificabile in una
fuorviata rappresentazione percettiva, a condizione che questa abbia determinato la
statuizione impugnata, che deve essere esclusiva conseguenza di un errore percettivo
del giudice causato da una svista o da un equivoco (Cass. Sez. U, 37505/2011, Rv.
250527).
2. Facendo applicazione di tale principio, pienamente condivisibile, il ricorso risulta
infondato.
3. Nella sentenza impugnata si legge che, dopo l’omicidio, si accertava che la moto usata
per l’azione di fuoco era quella di proprietà del Cristillo che, portato in caserma, veniva
riconosciuto dal Sorbo, prima informalmente, poi tramite individuazione formale, come
il guidatore del mezzo al momento della sparatoria. Dal verbale depositato con la
memoria difensiva risulta che, una volta individuato lo sparatore in Falcone e il mezzo
usato in un ciclomotore simile a quello sul quale viaggiava abitualmente Cristillo (il
quale tra l’altro abitava nelle stesse palazzine IACP di Falcone), era stato fatto
l’accostamento del condannato al mezzo usato per l’agguato, seguito dal
riconoscimento del Cristillo, prima informale, poi formale, da parte del Sorbo. Ciò
2

2.Secondo il ricorrente, la decisione oggetto di ricorso sarebbe fondata sulla erronea premessa

indiscutibilmente significa che era noto che Cristillo, ne fosse o meno il proprietario,
usava quel tipo di ciclomotore, poi trovato abbandonato e risultato intestato al Serullo,
a sua volta abitante nelle palazzine IACP.
4. Il dato di fatto su cui si è basata la condanna è quindi che l’agguato era stato compiuto
con il ciclomotore utilizzato, anche se non necessariamente di sua proprietà, dal
Cristillo, poi riconosciuto come il conducente di esso all’atto della sparatoria. Per
quanto, dunque, nella sentenza della prima sezione di questa corte si attribuisca

altro una svista, è irrilevante in quanto del tutto è privo di ricadute sull’affermazione di
responsabilità.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 5/12/2012

Il. consiglie e est.

t, ,S

Il Presidente

erroneamente la proprietà del mezzo al ricorrente, tale errore, che costituisce più che

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