Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8803 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8803 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRASOVEANU CRISTIAN IOAN N. IL 11/01/1982
avverso l’ordinanza n. 412/2012 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni dDF1G Dott.

Uditi cJènsor Avv.;

Data Udienza: 20/11/2012

%

– Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 15-6-2012 il Tribunale del riesame di Brescia dichiarava
inammissibile, per tardività, la richiesta di riesame avanzata dal difensore di

emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 161-2012 ed eseguita il 6-6-2012.
Il Tribunale statuiva nel modo suddetto perché, non essendo stato possibile
eseguire la misura per irreperibilità del destinatario, questi era stato dichiarato
latitante con decreto del 14-2-2012 e nelle stessa data era stata notificata la
misura al difensore d’ufficio. Tuttavia, l’impugnazione era stata proposta solo in

data 13-6-2012; vale a dire, ben oltre i termini di cui all’art. 309, comma 2, cod.
proc. penale.

2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto personalmente ricorso Brasoveanu
Cristian Ioan deducendo la mancata conoscenza del provvedimento restrittivo.
Deduce di essere stato estradato in Italia, dalla Romania, a seguito di Mandato
d’arresto europeo e che solo in data 6-6-2012, al momento dell’ingresso in Italia,
gli fu notificata la misura. Eccepisce, pertanto, la nullità dell’ordinanza per
violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il codice di rito prevede, in caso di latitanza, due decorrenze diverse del
termine di impugnazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare: per
l’imputato latitante il termine decorre, in base all’art. 309, comma 2, dalla data
di notificazione dell’ordinanza, effettuata ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen. (a
mani del difensore); per il difensore, il termine decorre, in base all’art. 309,
comma 3, dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che ha
disposto la misura, ex art. 296, comma 2.
Questa Corte ha affermato il principio di diritto che, qualora manchi la
notifica dell’ordinanza all’imputato, posto che non può considerarsi ad esso
equivalente la notifica dell’avviso di deposito del provvedimento spedito al
difensore contestualmente alla dichiarazione di latitanza, ai sensi dell’art. 296,
2
(

Brasoveanu Cristian Ioan avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere

comma 2, cod. proc. pen., il termine decorre dalla data di esecuzione
dell’ordinanza cautelare. In tal caso, alla luce della regola generale per cui, in
caso di diversa decorrenza dei termini per l’imputato e il suo difensore, vale per
entrambi quello che scade per ultimo (art. 585 c.p.p., comma 3), è ammessa la
richiesta di riesame anche da parte del difensore, sempre che questi non abbia
già in precedenza impugnato la medesima ordinanza (Cass. 42363/04, n.
6613/99).
Quando, invece, sia stato rispettato l’art. 165 c.p.p. (con la notifica, a

giurisprudenza di questa Corte afferma che l’inutile decorso del termine per
impugnare (dieci giorni) preclude all’imputato latitante la facoltà di impugnare il
provvedimento in un momento successivo, a meno che non dia la prova in
positivo di fatti concreti dai quali possa desumersi con certezza la mancanza di
tempestiva ed involontaria conoscenza. Secondo il suddetto orientamento, non
basta all’imputato addurre che non vi è, agli atti, la prova della volontà di
sottrarsi all’esecuzione, ma occorre che dagli atti emergano elementi fattuali
affermativi di una sicura reperibilità nel territorio italiano in luoghi diversi da
quelli indicati nel decreto di irreperibilità o all’estero per motivi estranei alla
volontaria fuga dopo il fatto che lo vedeva indagato (Cass. Pen., sez. V, n.
599/2004).
Questa Corte ha anche precisato, però, con argomenti che questo collegio
condivide, che il meccanismo applicativo dell’ordinanza cautelare sopra delineato
presuppone che l’esecuzione dell’ordinanza cautelare avvenga nel territorio
nazionale, implicando detta esecuzione l’avvenuta conoscenza del provvedimento
cautelare da parte dell’imputato. In caso di arresto a fini estradizionali
dell’imputato all’estero, così come avvenuto (in Romania) nel caso in disamina,
occorre tener presente che l’arresto, pur essendo stato operato sulla base di una
misura cautelare, avviene in forza di un ordine dello Stato straniero, con la
conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine per presentare richiesta di
riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., deve escludersi che tale arresto possa
essere equiparato all’esecuzione della misura disposta dal giudice italiano (cfr.
Cass, n. 44576/04). Ne deriva che, nel caso di arresto dell’imputato latitante
all’estero, poiché l’arresto nell’ambito di una procedura estradizionale o per altra
causa comporta la cessazione dello stato di latitanza (Sez. Un. 21035/03), il
termine per presentare richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., inizia a
decorrere per l’imputato, già latitante, solo dal momento in cui, a seguito del suo
ingresso in Italia, gli venga notificato il provvedimento cautelare secondo le
modalità di legge (Sez. 4, Ordinanza n. 3032 del 2008, Bouazza Hichem; Cass.
Pen., sez. I, 20-1-2009, n. 5640).

3

(0,0-1

mani del difensore, di copia integrale dell’ordinanza), la prevalente

In ogni caso va considerato che l’art. 309, comma, 2, cod. proc. pen., che
prevede la decorrenza del termine (per la richiesta di riesame) dal momento
dell’esecuzione della misura quando il latitante provi “di non aver avuto
tempestiva conoscenza del provvedimento”, non può ragionevolmente far
riferimento ad una prova certa e positiva di ignoranza assoluta del
provvedimento, giacché, trattandosi di uno stato psicologico di carattere
negativo, la relativa prova diverrebbe diabolica, ma esige l’allegazione di
elementi fattuali dai quali possa ragionevolmente desumersi che non poteva
ordinanza coercitiva, che consentisse all’interessato diligente di venire in
possesso del provvedimento medesimo, eventualmente a mezzo del proprio
difensore. Nel caso di specie, nel quale l’indagato, cittadino rumeno, veniva
arrestato dalla Polizia di Frontiera di Milano-Linate, all’atto del suo ingresso in
Italia, la “prova” richiesta dall’art. 309, comma 2, cod. proc. pen., può essere
ravvisata nella condizione di cittadino straniero residente all’estero, che non
aveva nominato difensore di fiducia in Italia ed a cui l’ordinanza applicativa della
misura era stata notificata a mani del difensore d’ufficio, in ciò ravvisandosi una
condizione obbiettivamente ostativa alla conoscenza del provvedimento.
Nella vicenda in esame, il dies a quo cominciò pertanto a decorrere dal 66-2012, data in cui fu eseguita nei confronti di Brasoveanu Cristian l’ordinanza di
misura cautelare. Ne consegue che la richiesta di riesame va ritenuta
tempestiva.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per un
nuovo esame al Tribunale di Brescia. Va altresì provveduto agli adempimenti di
cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo
esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, dis.att. cod. proc. penale.
Così deciso il 20/11/2012

avere, e non ha avuto in concreto, notizia, pur sommaria, della emissione della

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