Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8803 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8803 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TADENA ESTANISLAO AYON AYON N. IL 07/05/1967
avverso la sentenza n. 7424/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 02/12/2015

OSSERVA

motivazione avversata, propone una diversa lettura dei fatti di causa o,
comunque, una diversa valutazione discrezionale, in questa sede escluse, non
essendo consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove
il proposto ragionamento alternativo appaia di una qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla
sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel
delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo
dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I. 20 febbraio 2006
n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della
motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la
fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si
trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non
è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata
valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove
acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del
merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo
della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della
prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio
in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile
rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli
elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia
stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione.
Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del
proprio convincimento vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo
esame ed evidenziando che la responsabilità dell’imputata emergeva dalla
provata piena consapevolezza di quest’ultima di essere rimasta coinvolta in un
incidente stradale capace di arrecare danno alla persona (dopo che l’autovettura
della La Greca aveva colliso lateralmente con il ciclomotore condotto dalla
persona offesa, rimasta lesa ad una mano, omise di arrestarsi e prestare
soccorso, essendosi arrestata qualche decina d metri più avanti al solo fine
d’ingiuriare la predetta persona offesa.
Le censure della difesa sul punto pretendono una rilettura nel merito della
vicenda, inammissibile in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione
della sentenza di appello esente da manifesti vizi logici e quindi insindacabile in
questa sede e saldamente agganciata alle risultanze probatorie (sequestro, e
confessione).

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.

1. Tadena Estanislao, giudicato colpevole con la sentenza di cui in
epigrafe del reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, deduce vizio
motivazionale in relazione all’affermazione di penale responsabilità.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. Il ricorrente omettendo del tutto di confrontarsi effettivamente con la

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