Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8802 del 13/11/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8802 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BEVERE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BIASIOLI DANILO N. IL 13/01/1948
avverso l’ordinanza n. 542/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
20/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 13/11/2012
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Biasoli Danilo ha presentato ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione,
avverso l’ordinanza 20.10.2011 della corte di appello di Venezia con la quale è stata disposta la
revoca dell’indulto , concesso ex DPR 394/1990, nella misura di E 413,17 ; la revoca dell’indulto
concesso ex DPR 394 / 1990 , nella misura di due anni di reclusione e C 2.943,80.
Secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione è giunto alla revoca dell’indulto in base al
presupposto che il Biasioli ha commesso ,in data 30.11.1994, altro fatto reato , per cui ha riportato
condanna, con sentenza 9.5.08, a pena detentiva superiore ad anni 2 di reclusione; tuttavia, anche
sciogliendo il vincolo della continuazione, così come indicato nell’ordinanza, non risulta che per
nessuno dei singoli reati, il ricorrente abbia riportato una pena detentiva “superiore ad anni 2 di
reclusione”.
Il ricorso non merita accoglimento, in quanto
a) l’art. 4 DPR 394/1990 prevede, come presupposto della revoca dell’indulto, l’aver
commesso, nel quinquennio, un reato per il quale sia stata inflitta una condanna “a pena
detentiva non inferiore a due anni”;
b) con la sentenza 9.5.08, il Biasoli è stato condannato , per il reato di cui al capo 115,
commesso nell’estate del 1994 e, quindi, nel quinquennio, la condanna alla pena di due anni
di reclusione ;
c) correttamente il giudice dell’esecuzione, a prescindere dalla formale erroneità del
riferimento alla condanna a pena “superiore” a due anni, ha disposto, ex art. 4 cit. la revoca
del beneficio suddetto.
Pertanto il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 13.11.2012