Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8801 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8801 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nei confronti di:
1) LONGOBARDI ANTONIO N. IL 25/02/1963 * C/ VLDV- fb■ 44.9411MAS Q2) LIVELLO ANGELA N. IL 27/07/1967 * C/ 14,pvt .2„;
avverso la sentenza n. 67/2011 TRIBUNALE di URBINO, del
06/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
CL, – C – r\-

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/11/2012

dwassr,

Roma, 13.11.2012

Il Presidente
Gaetanino Zecca

FATTO E DIRITTO
La procura generale presso la corte di appello di Ancona ha presentato ricorso,per violazione di
legge, avverso la sentenza 6.12 2011 ,emessa ex art. 444 cpp dal tribunale di Urbino, con la quale è
stata applicata a Longobardi Antonio e a Livello Angela, per i reati ,uniti dal vincolo della
continuazione, di rissa e lesioni aggravate dall’uso di un’arma, la pena di sei mesi di reclusione,
sostituita con la sanzione
lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 54 d.lvo 274/2000.
Il ricorso merita accoglimento, in i ; to correttamente la procura generale ha rilevato che
a) i due reati sono di competenza del tribunale;
b) la sanzione sostitutiva applicata è prevista per i soli reati di competenza del giudice di
pace;
c) le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall’art. 53 L 689/1981, non
comprendono quella applicata con la sentenza impugnata, essendo limitate alla
semideten.zione, alla libertà controllata, alla multa.
La sentenza, limitatamente al provvedimento di sostituzione della pena detentiva, va quindi
annullata con rinvio al tribunale di Urbino per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al tribunale di Urbino per l’ulteriore corso.

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