Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8799 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8799 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DI GUARDO ANTONINO GIUSEPPE N. IL 14/11/1954
avverso l’ordinanza n. 940/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
21/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Gk

01.,W.A.UvZ

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/11/2012

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di £ 1.000, 00, in favore della Cassa delle Ammende
Roma, 13.11.2012

Il Presidente
Gaetanino Zecca

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Di Guardo Antonino Giuseppe ha presentato ricorso- integrato con memoria
depositata il 17.5.2012- avverso l’ordinanza 21.10.2011 della corte di appello di Perugia, con la
quale era stata dichiarata inammissibile 1a richiesta di revisione della sentenza 26.5.1977 della
corte di assise di Roma, confermata in appello, di condanna del Di Guardo all’ergastolo ,per rapina
aggravata, omicidio volontario di un appuntato di polizia e altro, nonché della sentenza 16.5.1979
del tribunale di Roma, di condanna per rapina aggravata, sentenza parzialmente riformata in
appello, quanto al trattamento sanzionatorio.
Secondo il ricorrente le dichiarazioni di Speranza Massimo, Mancini Antonio, Megozzi Roberto
sono idonee a dimostrare che l’omicidio dell’appuntato è stato commesso da Barbieri Massimo,
attualmente deceduto , smentendo le false accuse di Musone Giovanni ,anch’egli successivamente
deceduto. Inoltre Megozzi e Quintavalle, smentendo ancora il Musone, hanno ammesso di aver
effettuato la rapina, di cui alla sentenza del tribunale di Roma,insieme al Musone e non al Di
Guardo .
Il ricorso è inammissibile, in quanto la corte di appello ha esaminato le dichiarazioni di Speranza,
Mancini, Mengozzi e Quintavalle mettendo in luce – con la loro razionale interpretazione in diretto
confronto con le risultanze processuali, sfociate nelle sentenze di condanna irrevocabili- la loro
inidoneità a ribaltare la ricostruzione dei fatti e il preciso ruolo di protagonista, svolto dal Di
Guardo, in entrambi gli episodi criminosi . Il ricorrente ,nella sua posizione critica, non rivela
alcuna smagliatura logica o alcuna specifica violazione della disciplina concernente la formazione
del convincimento della corte di merito,essendosi limitato ad affermare — senza precisi addentellati
storici e razionali- la capacità delle suddette dichiarazioni di dimostrare la responsabilità di altri
personaggi del comune ambiente malavitoso e la propria correlata innocenza.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000, in favore della Cassa delle Ammende.

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