Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8792 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8792 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GJECI SHKELQIM N. IL 01/04/1974
avverso la sentenza n. 183/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 02/12/2015

1. Gjeci Shkelqim, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, deduce vizio motivazionale
per non essere stato ricondotto il fatto alla fattispecie minore di cui al
comma 5 del predetto articolo.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3°, c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. Va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’ipotesi del
fatto di lieve entità deve essere individuata in base ad un’operazione
interpretativa che consenta di rapportare in modo razionale la pena al
fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza derivante dall’art. 3
Cost., che impone – tanto al legislatore quanto all’interprete – la
proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto
(Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha
evidenziato come lo stupefacente detenuto fosse di quantità rilevante ed
idonea, quindi, al confezionamento di numerose dosi.
Tale valutazione della Corte distrettuale è esente da censure, tenuto
conto degli orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato
che il fatto di lieve può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi,
modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga
meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene
irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un. 21-9-2000, n.
17).
Sulla base di tali insegnamenti il giudice del merito, a fronte della
detenzione di un quantitativo di stupefacenti (cocaina ed hashish) idoneo
al confezionamento di quasi 280 dosi medie singole e della sussistenza di
elementi che indirizzavano verso l’inserimento in un ampio circuito di
spaccio, coerentemente ha ritenuto superate le soglie per ritenere il
fatto di minima offensività.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ;mme de.
Così deciso in Ro
il 2 dicembre 2015
Il Consisliere e. ensore

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