Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 879 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 879 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARTURANO VINCENZO N. IL 10/01/1976
avverso la sentenza n. 5096/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/11/2013
W-turano Vincenzo ricorre avverso la sentenza 5.2.13, emessa dal Tribunale di Taranto ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di lesioni personali aggravate e
porto illegale di coltello, unificati ex art.81 cpv. c.p. e ritenuta la contestata recidiva, la pena di mesi
otto di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art. 129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, Il novembre 2013
comma 1, lett.e) c.p.p. per mancanza di motivazione circa l’applicabilità delle cause di