Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8789 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8789 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CAPONE IVO N. IL 10/02/1970
avverso la sentenza n. 6153/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott e., z 2,o
che ha concluso per 32

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30-1-2012 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di quella del
Gup del tribunale della stessa località in data 3-2-2011, riconosceva Ivo CAPONE responsabile
del reato di tentata estorsione in concorso, aggravata dall’art. 7 legge 203/1991 (metodo
mafioso: ‘sono un amico e vi devo dare un’imbasciata…dovete cacciare qualcosa per i
carcerati…Perché, voi non avete un capannone a S.Antimo? Va bene, allora noi riferiamo a
2. Ricorre l’imputato tramite il difensore avv. M. Iodice, con due motivi.
2.1 Con il primo deduceva erronea applicazione dell’art. 7 legge 203/1991, in quanto, per la
configurabilità dell’aggravante, il comportamento deve essere oggettivamente idoneo, al di là
della percezione del destinatario, ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulla
vittima, mentre nelle parole indicate nell’imputazione non vi era il riferimento ad alcuna
associazione, non era stato speso alcun nome di rispetto né si era fatto richiamo ad uso di
armi, essendo stato tra l’altro unico il contatto con la vittima.
2.2 Con il secondo motivo erano dedotti i vizi di cui alle lett. b), c) ed e) dell’art. 606 codice di
rito in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. con riferimento alla portata probatoria attribuita
al riconoscimento fotografico del Capone da parte della persona offesa, preceduto da una
descrizione dell’estorsore incompleta sotto il profilo della corporatura, e non seguito da una
formale ricognizione personale, richiesta dall’imputato fin dall’interrogatorio di garanzia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è infondato e merita rigetto.
Ambedue le questioni prospettate, prive di fondamento, sono state oggetto di puntuale
disamina nel provvedimento impugnato e la loro reiezione risulta sorretta da adeguata
giustificazione.
2.La censura di erronea applicazione dell’art. 7 legge 203/1991, dedotta con il primo motivo,
laddove si assume che la configurabilità dell’aggravante esige un comportamento
oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulla vittima, nella
specie non ravvisabile nelle parole indicate nell’imputazione, è stata contrastata, nella
sentenza di secondo grado, ineccepibilmente osservando che il frasario e l’atteggiamento
dell’estorsore erano tipicamente camorristici, richiamavano la nota pratica di assistenza agli
affiliati detenuti, evocavano la forza intimidatrice del famigerato gruppo criminale che
controllava la zona di residenza della vittima, rappresentato dal clan dei Casalesi operante in
Caserta e provincia. Né esercita alcuna influenza in senso favorevole al prevenuto la
circostanza che il contatto con la vittima Nicolina Franzese si fosse limitato ad uno solo,
apparendo ciò evidente conseguenza della pronta presentazione della denuncia da parte della
donna.
2

Casale, quando fate i soldi ce lo fate sapere’) e riduceva la pena già inflittagli.

3.Nè ha maggior pregio la seconda doglianza inerente, sotto la prospettazione di vizi di varia
natura, alla portata probatoria attribuita al riconoscimento fotografico del Capone effettuato
dalla persona offesa. Invero la sentenza impugnata supera indenne le censure del ricorrente
avendo correttamente osservato che il riconoscimento fotografico -accertamento in fatto la cui
valenza dipende dall’attendibilità di chi lo effettua, e che è utilizzabile in base al principio del
libero convincimento del giudice- era stato nella specie effettuato, previa descrizione
dell’individuo che aveva chiesto il denaro, a pochi giorni dal fatto, attraverso la visione di un
l’estorsore, quando il ricordo era quindi ancora vivo e chiaro. Senza contare che, come pure
ineccepibilmente rilevato dalla corte territoriale, la scelta del rito abbreviato, che comporta
l’accettazione del giudizio allo stato degli atti, rendeva ultronea ogni doglianza circa la mancata
effettuazione della ricognizione formale.
4.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.

Rigetta Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5-12-2012
Il consiglier est.

adeguato numero di fotografie inserite in apposito album, da parte di chi aveva visto da vicino

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