Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8788 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8788 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
POLESE VINCENZO N. IL 13/07/1958
avverso la sentenza n. 12/2008 GIUDICE DI PACE di GRA.GNANO,
del 12/04/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Doti
che ha concluso per ——

Udito, per la parte civile
Uditi difensor

vv

Data Udienza: 20/11/2012

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della
impugnata sentenza.

RITENUTO IN

Farm

1. Il Giudice di pace di Gragnano, con sentenza del 12-4-2010, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Polese Vincenzo, in ordine al reato di minaccia

si è presentata a dibattimento, nonostante avvertita che la sua mancata
comparizione sarebbe stata interpretata come remissione di querela.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale della repubblica presso la Corte d’appello di Napoli deducendo che, per
consolidata giurisprudenza di questa Corte, la mancata comparizione a
dibattimento non costituisce fatto incompatibile con la volontà di ottenere la
punizione del responsabile e che remissione tacita può essere solo extraprocessuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. E’ infatti jus receptum che “non costituisce remissione tacita
della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la
mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia
stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale
avvertimento che l’omissione sarebbe stata considerata rinunzia alla querela”
(Cass. 44709/2009 nel solco della sentenza delle sezioni unite del 30-10-2008,
n. 46088).
L’opposto orientamento condiviso dal primo giudice è del resto contrastato dallo
stesso tenore letterale dell’art. 152 c.p., alla stregua del quale soltanto la
remissione extraprocessuale (quale non è la mancata comparizione al processo)
può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre, laddove il legislatore ha
inteso collegare l’effetto della remissione alla mancata comparizione della
persona offesa, lo ha statuito in modo espresso (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28,
comma 3, relativo al procedimento dinanzi al giudice di pace, ma non applicabile
nel caso di specie).
La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice a quo.

a lui ascritto, per remissione tacita della querela, in quanto la persona offesa non

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di
Gragnano.

Così deciso il 20/11/2012

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