Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8787 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8787 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) NART PAOLO N. IL 04/11/1966
avverso la sentenza n. 694/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale i i erso
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv –Udik,ifdifensoitAvv.

Data Udienza: 13/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10.2.2012 la Corte di Appello di Venezia riformava
parzialmente la sentenza emessa dal G.M. del Tribunale di Belluno,in data
17.12.09,appellata da NART Paolo,ritenuto responsabile del reato di lesioni,con
Marco,e-previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 583 co.I n.1 CP.-riduceva la
pena a mesi quattro di reclusione,rimettendo le parti innanzi al Giudice civile per la
liquidazione del danno.

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Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensor deducendo:
1-inosservanza della norme processuali,in riferimento all’art. 178 CPP .ed all’art. 429
CPP.
Al riguardo rilevava che innanzi al Giudice monocratico si erano tenute tre udienze,e
che,all’udienza del 25.10.2007,i1 PM aveva chiesto di modificare l’imputazione a
seguito di una testimonianza.
All’udienza del 17.1.2008,1a difesa aveva eccepito che essendo intervenuta modifica
dell’imputazione doveva essere disposta la trasmissione degli atti al PM. e darsi corso
all’udienza preliminare.
Il Giudice aveva accolto tale richiesta ,ai sensi dell’art. 516 co.I-ter CPP.,e si era
fissata l’udienza preliminare innanzi allo stesso magistrato,nella funzione di Gli?.
A riguardo era stata eccepita l’illegittimità costituzionale dell’art.34 CPP nella parte
in cui non prevede l’incompatibilità del giudice,che abbia emesso un provvedimento
ex art. 516 CPP.,richiamato dall’art. 521 CPP., a dare corso al prosieguo del
procedimento.
Nella specie si riteneva sussistente la nullità della sentenza per violazione dell’art.
181 CPP.
2-mancanza ,contraddittorietà ed illogicità della motivazione,censurando la
valutazione resa dalla Corte di Appello,che aveva rilevato che la causa di

1

esclusione dell’aggravante di cui all’art. 583 co.I n. 2 CP.,in danno di Collazuol

incompatibilità del giudice doveva essere fatta valere con la ricusazione,che il
ricorrente riteneva improponibile.
3-eccepiva

inoltre

l’illegittimità

costituzionale

dell’ art.34

CPP

e

dell’art.231.87/1953,con riferimento agli artt.3,24,111 Cost.nella parte in cui non
prevede l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che

trasmissione degli atti al PM,ai sensi dell’art.521-II e III co.CPP.
4-inosservanza o erronea applicazione della legge penale,per erronea applicazione
dell’art. 52 CP.,rilevando il contesto nel quale si era verificato il fatto(essendosi
l’imputato trovato al buio,in ore notturne,presso il luogo ove la persona offesa, con la
quale egli aveva avuto un diverbio,gli aveva dato un colpo di mano facendogli cadere
gli occhiali,onde egli si era trovato in condizioni tali da ritenere ipotizzabile una
legittima difesa putativa.
RILEVA IN DIRITTO
Non ricorre la dedotta nullità della sentenza impugnata in riferimento alla
incompatibilità del giudice.
Invero secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte,per cui vale
citare sentenza Sez.VI del 24.8.1993,n.7988,La Penna —la nullità di cui all’art. 178
lett.a) CPP.è prevista in relazione al difetto di capacità del giudice ,inteso come
mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali,e non
anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l’esercizio di tali funzioni
in un determinato procedimento.
Pertanto le cause di incompatibilità non determinano la nullità del provvedimento
adottato dal giudice incompatibile ,ma costituiscono soltanto motivi di ricusazione da
far valere con la specifica procedura.(nello stesso senso v.SS.UU.1.2.2000,n.23-RV
215097-e Sez.11,21.7.2003,n.30448 —RV 226572-)-

2

abbia ordinato,a seguito di attività istruttoria,inerente al medesimo fatto storico,la

Devono dunque ritenersi nel caso di specie ininfluenti i rilievi riferiti dalla difesa alla
questione di legittimità costituzionale dell’art.34 CPP.già risolta dalla Corte di
Appello con motivazione che questa Corte ritiene rispondente al proprio
orientamento.
In ordine alle censure sui vizi della motivazione si osserva che trattasi di rilievi privi
dalla corte territoriale,che ha valutato le risultanze emerse dal
dibattimento,pervenendo alla conclusione conforme a dichiarazioni testimoniali,che
l’imputato aveva inferto un colpo con il braccio alla persona offesa,cagionando la
lesione del timpano.
Risulta peraltro adeguatamente motivata la mancata applicazione della esimente di
cui all’art. 52 CP in adesione ai dati processuali richiamati nel testo del
provvedimento impugnato.
Per tali motivi si ritengono prive di fondamento le iigi difensive tendenti alla
formula assolutoria.
In conclusione va pronunziato pertanto il rigetto del ricorso,con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 13 novembre 2012.
1 Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

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di fondamento,tenuto conto della dettagliata e coerente motivazione resa in sentenza

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