Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8786 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8786 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PEDALINO ISIDORO N. IL 24/04/1972
avverso la sentenza n. 1688/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Ge erale * • sersanA. del Dott.
che ha concluso per
t» •

4

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

ote iiemo

Data Udienza: 13/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17.1.2011 la Corte di Appello di Firenze pronunziava la riforma
della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia,in data 27.11.2007,nei confronti di
PEDALINO Isidoro—imputato,in concorso con Pedalino Carmelo(deceduto
SCHIRANO Cosimo(consistenti in trauma alla colonna cervicale,a1 bacino ,alla
gamba sinistra,con escoriazioni,e trauma dell’arcata dentaria superiore,cagionate
colpendo la persona offesa con calci e pugni,nonché colpendolo con un bastone come
da rubrica sentenza).
In riferimento alla condotta contestata al predetto imputato(comprensiva del
danneggiamento dell’auto della persona offesa)il Giudice di appello,in accoglimento
dell’impugnazione proposta dalla costituita Parte civile,condannava l’imputato al
risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede,assegnando alla predetta parte
una provvisionale di €3.000,00.
Dichiarava inoltre non doversi procedere nei confronti di Pedalino Carmelo,essendo
il predetto deceduto.
Avverso

tale

sentenza

proponeva

ricorso

per

cassazione

il

difensore,deducendo,nell’interesse di Pedalino Isidoro,la mancanza ed illogicità della
motivazione.
A riguardo rilevava che il primo Giudice aveva assolto gli imputati perché il fatto non
4.3.44,…4.a.sussiste,e che la sentenz ‘mpugnata si fondava sulle dichiarazioni della persona
offesa,che risultavano prive di riscontri.
In secondo luogo,rilevava che tra le parti vi erano rapporti di vicinato deteriorati da
anni e che il contenuto del referto medico faceva riferimento a quanto la persona
offesa aveva riferito,onde la difesa escludeva l’esistenza di lesioni obiettivamente
riscontrabili.

1

successivamente al giudizio di primo grado)del reato di lesioni in danno di

D’altra parte rilevava la inattendibilità della deposizione resa da Tragica
Filipovic,(avendo la donna asserito di aver notato che i due imputati aggredivano lo
Schirano,e di essersi subito allontanata dal luogo dei fatti).
La difesa censurava dunque la sentenza di appello, circa la rilevanza della predetta
deposizione,pur dando atto che vi era stata una colluttazione tra le parti,ritenendo
In conclusione il difensore rilevava carenza di prove in merito alla natura ed entità
delle lesioni,rilevando sull’argomento carenza di motivazione, e in base a tali rilievi
chiedeva l’annullamento della sentenza impugnataRILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
In primo luogo deve evidenziarsi che validamente risulta affermata la responsabilità
del ricorrente per il fatto contestato,in ordine alla esistenza delle lesioni subite dalla
persona offesa,data la corretta valutazione delle risultanze processuali costituite dalle
dichiarazioni della persona offesa e dalla documentazione medica (referto ) come si
desume dal testo del provvedimento di cui si tratta.
Invero le censure difensive sull’argomento della pretesa carenza di validi elementi
probatori si rivelano infondate essendo la decisione conforme ai canoni
giurisprudenziali,(v.Sez.IV-9 aprile 2004,n.16860-Rv 227901-sul valore probatorio
della deposizione della persona offesa,anche se costituita parte civile)Né la difesa adduce nel ricorso elementi decisivi trascurati ovvero travisati dal
giudice di merito ,onde si rivela priva di fondamento altresì la censura di carenza ed
illogicità della motivazione-Devono inoltre ritenersi inammissibili i rilievi formulati in fatto,con i quali la difesa
tende a proporre una rivalutazione delle risultanze dibattimentali,in riferimento alle
dichiarazioni testimoniali evidenziate in sentenza,essendo i rilievi difensivi,peraltro
di contenuto generico e dunque ininfluente ai fini della configurabilità dei richiamati
2

prive di certezza le risultanze probatorie.

vizi di motivazione-laddove il provvedimento impugnato si presenta dotato di
congrua e logica motivazione,in ordine all’accertamento della condotta
contestata,specificamente escludendo l’ipotesi di una legittima difesa.
In conclusione va altresì rilevato che sono inammissibili le deduzioni relative alla
carenza di prove della entità delle lesioni trattandosi di censura del tutto generica,e
demandando la liquidazione al giudice civile,mentre la disp9sizione inerente al
i • r.4.”.t,e, t4.0
riconoscimento di una provvisionale,risultaYclefinita in via equitativa,onde deve
ritenersi incensurabile essendo riferita alla valutazione discrezionale del giudice
penale.
Per tali motivi va pronunziato il rigetto del ricorso.
Consegue,come per legge,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 13 novembre 2012.
Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

rilevandosi che la condanna al risarcimento del danno è stata pronunziata

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