Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8785 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8785 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CESARANO CIRO N. IL 22/08/1960
avverso la sentenza n. 6689/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso peri ( cf

Udito, per la parte civile, l’Avv
UdikiiiifensoreAvv.

(Vq10900

Data Udienza: 13/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28.9.2011 la Corte di Appello di Napoli confermava a carico di
CESARANO Ciro la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata,Sez.dist. di
Gragnano,con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del delitto di
di mesi otto di reclusione,oltre al risarcimento del danno a favore della parte
civile,con provvisionale di €2.000Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
la violazione degli arti. 190 e 495 CPP in relazione agli artt.24 e 111 Cost.
A riguardo censurava la decisione,evidenziando che il primo giudice ,secondo quanto
desumibile da verbale di udienza del 28.2.2008,aveva ammesso solo due testi della
difesa,mentre aveva ammesso tutti i testi richiesti dal PM.
Sul punto veniva censurata la sentenza di appello,ove la Corte non aveva ritenuto
sussistente la violazione del diritto di difesa.
Per tali motivi il ricorrente chiedeva dunque l’annullamento della sentenza
impugnata.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero la difesa avanza censure di mancata assunzione di una prova assumendo la
violazione degli artt.190 e 495 CPP.
Il motivo di gravame deve ritenersi sul punto assolutamente generico,oltre che
meramente ripetitivo delle doglianze articolate in appello,sulle quali la Corte
territoriale ha reso specifica motivazione,evidenziando che la deposizione richiesta
dal difensore riguardava le medesime circostanze sulle quali erano stati ammessi a
deporre gli altri testi nell’interesse dell’imputato.

1

lesioni ,nonché del reato di ingiurie,in danno di Torta Bruno e condannato alla pena

i
Resta dunque evidente che il giudice di merito,che ha reso congrua e logica
motivazione in ordine alle richieste dell’appellante,ha valutato la superfluità della
richiesta istruttoria ,e l’insussistenza della dedotta lesione del diritto di difesa.
D’altra parte si deve rilevare che il Giudice ha il potere di ammettere le prove
secondo il proprio apprezzamento sulla pertinenza e rilevanza dei mezzi richiesti,e

Vale richiamare al riguardo-ai fini della corretta applicazione dell’art. 190 CPP,i1
principio enunciato da questa Corte-Sez.VI,con sentenza in data
1/6/1994,n.6422,Goddi,ove si stabilisce che -il diritto alla prova riconosciuto alle
parti dall’art. 190,primo comma,CPP.,implica la corrispondente attribuzione del
potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti,secondo una
verifica di esclusiva competenza del giudice di merito e che sfugge al sindacato di
legittimità,quando abbia formato oggetto di apposita motivazione che abbia dato
conto del provvedimento adottato attraverso una spiegazione immune da vizi logici e
giuridici.
Alla stregua di detti rilievi va dichiarata l’ inammissibilità del ricorso,ed il ricorrente
va condannato,come per legge,a1 pagamento delle spese processuali,nonché al
versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali,e al versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende.
Roma,deciso il 13 novembre 2012.

tale valutazione resta incensurabile in sede di legittimità.

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