Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8783 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8783 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO
nei confronti di:
1) URSINO ANGELA N. IL 27/06/1977 * C/ ttOIA

corux.i,SL.

avverso la sentenza n. 40/2006 GIUDICE DI PACE di CORIGLIANO
CALABRO, del 05/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in nersona del Dott.
che ha concluso per Pi

41-14),e,L

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5.7.2011 il Giudice di pace di Corigliano Calabro pronunziava
in danno di Caputo Maria Rosaria) con formula perché il fatto non sussiste.
Nella specie il Giudice aveva rilevato che il quadro probatorio era costituito dalla
deposizione della persona offesa,oltre che da deposizioni testimoniali,che non
avevano offerto riscontri alla tesi accusatoria.
Quanto al referto medico ,esso non si riteneva idoneo a costituire fonte di prova,dato
che mancavano i presupposti per ritenere sussistente il nesso di causalità tra le lesioni
riportate dalla Caputo,e la condotta tenuta dall’imputata; si rilevava altresì la carenza
dell’elemento psicologico del reato.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il PM.,deducendo la
mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Evidenziava le fonti di prova assunte in giudizio,quali le dichiarazioni rese dalla
persona offesa,Caputo Maria Rosaria,all’udienza del 5.7.2011,e quelle delle persone
che avevano assistito all’episodio: Comite Fedra e Santella Teresina,madre della
persona offesa,rilevando che il referto medico aveva evidenziato una contusione
cranica con ecchimosi del cuoio capelluto in regione occipitale,e stato d’ansia.
In base a tali elementi il requirente rilevava l’esistenza del nesso di causalità tra la
condotta e l’evento,ed il dolo generico manifestato dall’imputata.
Evidenziava,in tal senso,un contrasto tra le risultanze processuali e la motivazione
della sentenza impugnata,chiedendone l’annullamento.

1

l’assoluzione di URSINO Angela dal reato ascrittole ai sensi dell’art. 582 CP.(lesioni

RILEVA IN DIRITTO

Invero risultano pertinenti le censure mosse dal PM,dovendosi rilevare la sostanziale
contraddittorietà ed illogicità della motivazione,alla stregua di quanto si desume dal
testo del provvedimento impugnato,ove il giudice di merito ha reso motivazione
incongrua nella valutazione delle risultanze processuali,richiamate dal ricorrente
specificamente,risultando peraltro che la decisione non tiene conto dei canoni
giurisprudenziali enunciati da questa Corte,in tema di valutazione delle dichiarazioni
della persona offesa dal reato,(v.Sez.III-5/4/2007,n.14182,Lo Faro,nonché
Sez.IV,914/2004,n.16860-RV227901-) nel complessivo esame delle testimonianze e
della documentazione medica inerente al contestato delitto di lesioni.
In tal senso deve ritenersi tale motivazione priva di coerenza e logicità,atteso che non
risulta compiutamente e chiaramente illustrato il percorso logico seguito dal giudice
nella decisione.
Va pertanto pronunziato l’annullamento della sentenza impugnata,disponendo il
rinvio al Giudice di Pace competente per nuovo esame.
PQM
Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Giudice di pace di Corigliano per nuovo
esame.
Roma,deciso in data 13 novembre 2012.

-Il ricorso risulta dotato di fondamento.

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