Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8782 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8782 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO GIOVANNI N. IL 27/05/1958
avverso la sentenza n. 2283/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 02/12/2015

OSSERVA

2.1. Invero, corretti e insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi fattuali del
giudice di merito: prossima al minimo la quantificazione e, tuttavia, constatata
l’esistenza di precedenti penali.
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale
rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati
nell’articolo 133 c.p. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione
tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie,
contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis
Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa d le am ende.
Così dec o in oma il 2 dicembre 2015

1. Greco Giovanni, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato,
previa riduzione del rito abbreviato, alla pena di sei mesi di reclusione ed
C. 1.000,00 di multa, deduce violazione di legge in relazione al
trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.

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