Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8770 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8770 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STILO FRANCESCO N. IL 02/09/1968
avverso la sentenza n. 705/2012 TRIBUNALE di PALMI, del
22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
(~,
quale é stata
la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per il
reato di guida senza patente é inammissibile.
Con il ricorso l’imputato si duole:
della violazione degli artt. 85 e 93 cod. pen., assumendo che non si é
tenuto conto delle sue condizioni psico-fisiche, alterate dall’uso di
stupefacente, che aveva determinato il difetto della capacità di intendere

della inosservanza dell’art. 5 cod. pen. perché il cittadino comune é di
per sé in ignoranza scusabile della legge penale;
della inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. per non aver il giudice
esplicitato la valutazione delle prove acquisite;
della mancata applicazione dell’art. 62bis cod. pen. per non essere stato
ragionevolmente motivato il diniego delle circostanze attenuanti
generiche;
dell’inosservanza dell’art. 42 cod. pen. perché le sue condizioni psicofisiche potrebbero dare origine a dei dubbi sulla consapevolezza di un
comportamento contra legem;
dell’inosservanza dell’art. 530, co. 2 cod. proc. pen., perché si imponeva
una assoluzione per insufficienza della prova che l’imputato abbia
commesso il fatto;
dell’omessa motivazione in ordine alla pena inflitta.

2. Il ricorso é inammissibile.
Le censure che si incardinano sull’asserito stato dell’imputato di assuntore di
sostanze stupefacenti obliterano la circostanza che analoghe difese sono già
state prese in esame dal giudice di merito, il quale ha escluso che fosse
dimostrato che tale condizione fosse esistente già al momento del fatto per cui é
processo e che, in ogni caso, non vi era alcuna prova che il reato fosse stato
commesso in condizioni psicofisiche pregiudicate dall’assunzione di stupefacenti.
Il ricorso non si confronta con tali argomentazioni e risulta quindi, per tale
profilo, aspecifico.
Ai sensi dell’art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve
enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto
e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591, co. 1, lett. c)
cod. proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione
quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen.

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e di volere;

Come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, sez. 6,
30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni,
l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c)
c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame.
Aspecifici sono parimenti il motivo che si richiama all’art. 5 cod. pen. – non
essendo_ precisato quali particolari condizioni abbiano ingenerato una ignoranza
della legge scusabile – e quelli che evocano l’art. 192 e l’art. 530, co. 2 cod.
proc. pen., la cui violazione non vale ad integrare il vizio che ai sensi dell’art.

trovare espressione unicamente sotto la forma del vizio motivazionale, nella
specie neppure precisato dal ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte ha
ripetutamente affermato che, in tema di violazione di legge processuale,
assumono rilevanza le sole violazioni di norme che risultino sanzionate. In
particolare si afferma che, poiché la mancata osservanza di una norma
processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità,
inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto
dall’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo
di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 3,
Sentenza n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Ed ancora, che è
inammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod.
proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma primo, lett. e),
cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione di ogni elemento
di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed
indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in
quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati
specificamente dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono
essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma primo, lett. c),
cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle
norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, Sentenza n. 45249 del
08/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274).
La prospettiva dalla quale, in sede di giudizio di legittimità, può quindi
guardarsi all’art. 192 cod. proc. pen. è quella del vizio motivazionale.
Manifestamente infondato é invece il rilievo che concerne il diniego delle
attenuanti generiche, ampiamente motivato dalla Corte di Appello con il
riferimento ai numerosi precedenti penali dello Stilo. Deve rammentarsi che nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o

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606 lett. b) cod. proc. pen. conduce all’annullamento della decisione ma può

superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 – dep.
23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle

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