Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 877 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 877 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI NAPOLI ALESSANDRO N. IL 26/06/1987
avverso la sentenza n. 699/1/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

I

Di Napoli Alessandro ricorre avverso la sentenza 10.10.12, emessa dal Tribunale di Taranto ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato
in concorso, la pena di mesi sei di reclusione ed € 120,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.e) c.p.p. per mancanza di motivazione circa l’esclusione delle cause di

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto degli accertamenti di p.g.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013

proscioglimento ex art.129 c.p.p.

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