Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 877 del 01/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 877 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALBERTI IGNAZIO nato il 01/01/1970 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 22/02/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato

Data Udienza: 01/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di
Catania, provvedendo ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen.,
rigettava le richieste avanzate da Ignazio Alberti volte ad ottenere l’ammissione
a misure alternative alla detenzione in relazione all’esecuzione della pena di anni
quattro di reclusione inflittagli per illecita detenzione di sostanze stupefacenti.
A ragione della decisione rilevava che l’applicazione di dette misure non

prevenire la pericolosità del condannato, desumibile dai gravi precedenti penali
anche specifici, dai carichi pendenti e dalle negative informazioni pervenute.

2. Propone ricorso per cassazione Ignazio Alberti.
2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge in relazione ad
inosservanza dell’art. 47 ter comma 1, lett. c), legge 26 luglio 1975, n. 354, non
essendo state considerate le gravi condizioni di salute documentate.
2.2. Con un secondo motivo si duole del vizio di motivazione, rilevando che
il certificato del casellario giudiziale citato nel provvedimento appartiene ad altra
persona (Francesco Alberti), mentre quello di Ignazio Alberti evidenzia l’assenza
della consumazione di altri reati già a partire dagli anni novanta. Inoltre, in
aggiunta alla mancata valutazione della condizioni di salute, neppure erano state
menzionate le positive quanto argomentate considerazioni espresse ai fini
dell’affidamento in prova al servizio sociale nell’acquisita relazione U.A.P.E.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai fini della concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, se da
un lato ben possono considerarsi la tipologia, le modalità e la stessa reiterazione
dei reati in precedenza commessi, dall’altro però devono soprattutto apprezzarsi
i comportamenti e la situazione soggettiva del condannato dopo i fatti per i quali
è intervenuta condanna, in modo da potersi verificare, all’esito di tale esame, in
concreto ed in termini attuali se sussistano o meno le condizioni che rendono
possibile il reinserimento sociale del condannato tramite la misura alternativa
(Sez. 1, 31420 del 05/05,2015, Rv. 264602; Sez. 1, 773 del 03/12/2013, dep.
2014, Rv. 258402; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Rv. 244322).

2

consentiva di raggiungere gli obiettivi rieducativi e di recupero sociale, né di

3.

La motivazione del provvedimento impugnato non si uniforma alle

direttive appena indicate, poiché non risultano compiute concrete valutazioni in
ordine al comportamento tenuto dall’Alberti dopo la commissione dei reati, ma ci
si limita a citare «negative informazioni delle forze dell’ordine», senza darsi
conto della considerazione delle relazioni finalizzate all’ammissione al beneficio.
Inoltre, l’esame degli atti conforta il rilievo difensivo secondo cui ai fini della
formulazione delle valutazioni ostative ci si è erroneamente basati sulla
valutazioni di precedenti e pendenze giudiziarie di altro soggetto, mentre quelli

Infine, il vizio della motivazione si coglie anche avuto riguardo alla decisione
di rigetto dell’ammissione alla detenzione domiciliare che era stata parimenti
richiesta, poiché neppure risulta presa in considerazione la documentazione
sanitaria sulle addotte condizioni di salute dell’Alberti, e ciò ai fini della verifica
dei presupposti di cui all’art. 47, comma 1, lett. c), legge 26 luglio 1975, n. 354.

4.

Ne discende l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per

nuovo esame, da compiere tenendo conto di tutti i rilievi sopra formulati.
Ogni determinazione sulla sospensione dell’esecuzione della pena, come
invocata nell’istanza, esula da quelle proprie del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Catania.
Così deciso il 1 dicembre 2017

del ricorrente non mostrano le stesse condizioni di reiterazione delle condotte.

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