Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8769 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8769 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANTALEO ALESSANDRO N. IL 27/05/1988
avverso la sentenza n. 3332/2011 TRIBUNALE di BARI, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con
il quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per
il reato di guida senza patente, ci si duole che il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche abbia condotto ad una diminuzione della pena inferiore ad
un terzo e che non sia stato considerato il possesso del foglio rosa per infliggere
una pena più lieve.

Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto dichiarazione di appello a mezzo
del difensore, avv. Floriana Falco. La Corte di Appello di Bari ha provveduto a
qualificare l’impugnazione come ricorso per cassazione ed ha disposto la
trasmissione degli atti a questa Corte.
L’impugnazione é stata sottoscritta da difensore non iscritto nell’albo degli
avvocati cassazionisti. Invero, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da
parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613
cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui
sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto
dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013 – dep. 04/12/2013, Scolaro, Rv.
258000).

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

2. Il ricorso é inammissibile.

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