Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8766 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8766 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRISSA OUALID N. IL 21/06/1978
avverso la sentenza n. 3/2011 TRIBUNALE di VIGEVANO, del
26/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto dichiarazione di appello
avverso il provvedimento pure indicato in epigrafe, con il quale gli é stata
applicata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi uno giorni
ventiquattro di arresto ed euro 1.186,00 di ammenda per il reato di guida in
stato di ebbrezza [art. 186, co. 2 lett. c), 2-sexies e 6 Cod. str.].
La Corte di Appello di Firenze ha provveduto a qualificare l’impugnazione
come ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa

Con il ricorso l’imputato afferma che il giudice di prime cure ha omesso di
tener conto della lievità del fatto e della incensuratezza dell’imputato, infliggendo
una pena eccessiva, anche per la mancata concessione delle attenuanti
generiche, peraltro immotivata.
Il ricorso é inammissibile.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il
ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena,
salvo non si versi in ipotesi di pena illegale (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013 dep. 06/03/2013, Matteliano, Rv. 254980)
Nel caso che occupa, il ricorrente non muove censure alla legalità della pena
ma si duole della omessa considerazione di taluni indici di commisurazione,
nonostante la pena applicata sia stata quella richiesta dalle parti ed il giudice
abbia svolto la prescritta verifica della sua congruità.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

Corte.

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