Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8764 del 16/10/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8764 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FIORE LUIGINO N. IL 16/03/1936
2) FIORE SALVATORE LUCIO N. IL 13/12/1968
avverso la sentenza n. 4788/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Udito, per la p e civile, l’Avv

Data Udienza: 16/10/2012

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. Volpe che ha concluso chiedendo rigettarsi il
ricorso di Fiore Luigino, annullarsi con rinvio la sentenza nei confronti di Fiore Salvatore Lucio,
in accoglimento del ricorso del predetto.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorrono personalmente e separatamente i due imputati.
3. Fiore Luigino deduce violazione di legge processuale, in quanto, in primo grado,
avendo egli revocato il suo difensore, si è visto nominare difensore d’ufficio ai sensi
dell’articolo 97 quarto comma cpp, laddove avrebbe dovuto essere applicato il primo comma
del medesimo articolo. Invero, essendo egli,e rimasto privo di difensore, non poteva essere
nominato un difensore in sostituzione di chi non svolgeva più il predetto ruolo, ma avrebbe
dovuto essere nominato uno “stabile” difensore di ufficio, non avendo l’imputato provveduto a
nominare il nuovo difensore di fiducia. Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che, ai
sensi dell’articolo 107 del codice di rito, la revoca del difensore non potesse considerarsi
operativa finché non fosse stata recepita dal difensore revocato; l’errore consiste nel non aver
considerato che tale comunicazione ha rilievo solo per quanto riguarda la rinuncia al mandato e
non anche la revoca ai sensi del quarto comma dell’articolo 107 cpp. Se fosse corretta la
prospettazione della corte territoriale, il primo comma dell’articolo 97 cpp non dovrebbe mai
trovare applicazione. In merito 1 dunque l oltre alla violazione di legge, sussiste anche una
evidente carenza della giustificazione motivazionale, principalmente nella parte in cui la corte
napoletana ritiene che, a tutto voler concedere, si sia trattato di nullità generale a regime
intermedio, che avrebbe dovuto essere fatta rilevare dallo stesso difensore nominato in
sostituzione. In realtà, non si tratta di nullità relativa all’assistenza dell’imputato, ma di nullità
relativa all’assenza di un difensore qualificabile come tale.
4. Fiore Salvatore Lucio deduce violazione di legge e carenza dell’apparato
motivazionale con particolare riferimento al comma due n. 1 dell’articolo 223 della legge
fallimentare. E noto che la riforma intervenuta nel 2002 ha sostanzialmente modificato il
secondo comma dell’articolo 223 in quanto ha introdotto la necessità di un nesso eziologico tra
la condotta -consistente nella commissione di un reato societario- e il conseguente stato di
dissesto della società.
Nel caso in esame, il reato risulta come consumato nel 2001 e dunque in data antecedente alla
riforma, ma la contestazione è avvenuta nel 2005, con la conseguenza che certamente
avrebbe dovuto essere formulata l’imputazione secondo il nuovo assetto normativo. In ogni
caso, poiché la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la sussistenza di una parziale continuità
normativa, doveva essere accertato se la condotta tenuta nel 2001, alla luce delle modifiche
successivamente introdotte, fosse ancora punibile. In caso contrario, eventualmente, avrebbe
dovuto trovare ingresso la mera contestazione del reato societario. La corte di appello, però,
non ha affrontato la questione sostenendo che tra la ipotesi di cui al n. 1 è quella di cui n. 2
dell’articolo 223, come novellato, esiste sostanziale equipollenza, di talché la condotta
potrebbe essere inquadrata indifferentemente nella prima o seconda ipotesi. Il ragionamento è
profondamente illogico, in quanto, se così fosse, l’ipotesi di cui al n. 1 sarebbe del tutto
superflua.
4.1. Con altro motivo, viene dedotta violazione di legge sotto altro aspetto, vale a dire
in considerazione del fatto che è stata ritenuta possibile la sottrazione di somma (euro
256.120,28) entrata nel patrimonio della fallita a seguito della commissione di reato. Il
ricorrente mostra di non ignorare l’esistenza di giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto
possibile la sottrazione anche dei beni illecitamente acquisiti al patrimonio del fallito, ma,
citando dottrina, sostiene la inaccettabilità di tale tesi, in quanto il bene illecitamente sottratto,
dovendo essere restituito alla persona offesa, non entra mai legalmente a far parte del

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Napoli ha confermato la
sentenza del tribunale di Benevento, con la quale Fiore Luigino e Fiore Salvatore Lucio furono
condannati alle pene di giustizia, oltre risarcimento danni, in quanto ritenuti responsabili di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in riferimento al fallimento della snc EFFE
di Fiore Luigino & c., dichiarato con sentenza 12 dicembre 2001.

4.2. Con ulteriore motivo, si deduce la violazione dell’articolo 217 della legge
fallimentare, dal momento che la mancata o irregolare tenuta della contabilità è stata in sé
considerata come mero elemento oggettivo. La corte territoriale non ha sviluppato alcuna
considerazione in ordine all’elemento soggettivo, vale a dire non ha approfondito la questione
relativa all’eventuale finalizzazione in danno dei creditori della irregolare tenuta. E noto che la
bancarotta fraudolenta documentale è connotata da dolo generico, costituito dalla coscienza e
volontà della irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò rende impossibile
la ricostruzione delle vicende patrimoniali e contabili dell’imprenditore; la bancarotta
documentale semplice, viceversa, è connotata indifferentemente da dolo o da colpa, che sono
ravvisabili quando l’agente ometta -con coscienza e volontà o per semplice negligenza-di
tenere le scritture. Su tale problematica, come anticipato, la corte partenopea non ha preso
posizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell’interesse di Fiore Luigino è in fondato per un duplice motivo.
1.1. Innanzitutto, la giurisprudenza di questa corteM chiarito che la nomina di un
difensore di ufficio senza il rispetto rigoroso della normativa di cui all’art. 97 cpp, in tanto può
configurare una nullità, in quanto la parte che la deduce dimostri che tale inosservanza abbia
cagionato in concreto una lesione o menomazione del diritto di difesa (cfr. ASN 200905496-RV
242475, sentenza relativa a nomina di difensore diverso da quello di cui al comma secondo
del predetto articolo).
1.2. In secondo luogo, va rilevato che effettivamente, poiché il comma quarto dell’art.
107 cpp, rifacendosi al comma terzo, dispone che anche la revoca (come la rinunzia) non abbia
effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore, non è erronea la decisone del
giudice che, in attesa del perfezionamento del “procedimento” di revoca, nomini all’imputato
un difensore di ufficio, al sensi del comma quarto dell’art. 97 del codice di rito. Finché il
difensore di fiducia non abbia preso atto dell’intervenuta revoca, detta revoca non spiega
efficacia e il predetto difensore può solo essere momentaneamente sostituito, non
definitivamente rimpiazzato.
2. La prima censura del ricorso di Fiore Salvatore Lucio è manifestamente infondata.
Dalla lettura del capo di imputazione, si evince che agli imputati è contestato, come del resto
premesso e come implicitamente ammette questo ricorrente con l’articolazione della seconda
censura, la bancarotta distrattiva di beni sociali aventi un valore di oltre 353 milioni di lire,
oltre alla somma di euro 256.120,28. La contestazione, dunque, riguarda, non il secondo, ma il
primo comma dell’art. 223 LF, di talché tutte la argomentazioni spese dal ricorrente per
dimostrare la insussistenza dei presupposti della fattispecie criminosa di cui al predetto comma
secondo, sono completamente fuori luogo.

patrimonio di chi se ne è impossessato e -dunque- non può entrare a far parte dei cespiti
previsti a garanzia dei creditori del fallito.

3. La seconda censura del ricorso di Fiore Salvatore Lucio è infondata.
La giurisprudenza di questa sezione ha chiarito (ASN 200945332-RV 245156) che il reato di
bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni distratti o dissipati appartenenti alla
società, poi dichiarata fallita, siano di provenienza delittuosa, in quanto, a tal fine, deve aversi
riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua
formazione, con la conseguenza che detti beni, una volta entrati nel patrimonio della società,
diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni.
La considerazione vale, a maggior ragione, nella ipotesi in cui tali beni consistano (o siano stati
“trasformati”) in somme di denaro. In tal caso la assoluta fungibilità del bene determina senza
dubbio la confusione tra originario patrimonio lecito del fallito e successive acquisizioni contra
legem.
4. Infondata è anche l’ultima censura, atteso che, dal capo di imputazione e dalla trama
motivazionale di entrambe le sentenze di merito, si evince che la immutatio veri contabile fu
strumentale alla condotta distrattiva: da ciò i giudici del merito deducono la natura certamente
dolosa della condotta degli imputati e la specifica finalità di danneggiare i creditori della snc.

4,

1.,

5. Consegue il rigetto di entrambi i ricorsi e la condanna di ciascun ricorrente alle spese
del grado.
PQM
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 16 ottobre 2012.-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA