Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8755 del 28/10/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 8755 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDI ANZA

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sul ricorso proposto da:
BOLDRINI DANIELE N. IL 28/08/1980
avverso la sentenza n. 765/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
30/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 28/10/2015

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 30\9\2013 la Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia con la
quale BOLDRINI Daniele era stato condannato per reato di cui all’art. 186 lett. c) C.d.S.
per avere guidato un’auto Golf in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di g \l 1,63
e 1,68 (acc. in Trieste il 8\2\2009).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando l’erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione
CONSIDERATO in DIRITTO

2. Va invero rilevata preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato. E’ infatti decorso
il termine estintivo massimo di cinque anni sette e mesi sei, comprensivo del periodo di
interruzione, maturatasi il 8\2\1014.
D’altra parte, l’impugnazione non è manifestamente infondata alla stregua delle doglianze
esposte, né inammissibile per altra causa.
Per quel che concerne poi l’applicabilità dell’art. 129, secondo comma, del codice di rito, va
ricordato che, in forza dei consolidati princìpi di diritto enunciati da questa Corte, il
sindacato di legittimità, ai fini della eventuale applicazione della disposizione appena citata,
deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad
una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione
può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o
dell’estraneità ad esso dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle
medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di
nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo
cui l’operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione
processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora,
dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri
richiesti dall’art. 129 c.p.p., l’esistenza di una causa di non punibilità più favorevole
all’imputato, ed in presenza di gravame che non risulti affetto da inammissibilità originaria
(che non consentirebbe di rilevare la causa estintiva del reato, secondo il principio
enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia), deve essere dichiarata l’estinzione
del reato.
Nel caso in esame non sussistono le condizioni per una pronuncia assolutoria, ai sensi del
secondo comma dell’art. 129 c.p.p., atteso che nelle argomentazioni svolte dalla Corte
territoriale nella sentenza impugnata e da intendersi qui integralmente richiamate onde
evitare superflue ripetizioni, non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei ad integrare la
prova evidente dell’innocenza dell’imputato.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata / perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma, 28 ottobre 2015

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio.

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