Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8750 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8750 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALENZISI ANGELO N. IL 28/09/1972
avverso la sentenza n. 6/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CINQUEFRONDI,
del 08/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

e

,

,,„

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/11/2013

Propone ricorso per cassazione Valenzisi Angelo, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sez.dist. di Cinquefrondi- in data 8 marzo 2012, con la quale è stata dichiarata la
inammissibilità dell’appello presentato contro la sentenza di primo grado, emessa dal locale
Giudice di pace.
Quest’ultimo aveva pronunciato condanna, alla pena pecuniaria, in ordine al reato di ingiuria,
commesso ai danni di Mercuri Maria Stella, il 1 settembre 2007.
L’inammissibilità dell’appello è stata dichiarata ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n.
274 del 2000, in quanto presentato contro una sentenza che aveva irrogato la sola pena
pecuniaria ma priva delle statuizione civili che, se gravate, avrebbero consentito l’appello.
Deduce la violazione dell’articolo 568 comma 5 cpp, osservando che il giudice dell’appello
avrebbe dovuto, comunque, nel caso detto, convertire l’appello in ricorso per cassazione,
mezzo previsto contro la sentenza del Giudice di pace.
La doglianza del ricorrente è fondata, quanto al fatto che il giudice a quo avrebbe dovuto
riqualificare l’appello come ricorso, ma tale mezzo di impugnazione , soggetto comunque alla
valutazione da parte di questa Corte, va dichiarato inammissibile perché non ricorre, in esso,
alcuno dei presupposti dell’art. 606 cpp.
Come correttamente rilevato dal difensore impugnante, l’articolo 568 cpp prevede che il
giudice al quale sia stata presentata una impugnazione – sia pure con violazione delle regole
sull’individuazione del giudice competente – una volta rilevata la erroneità della qualificazione
attribuita al mezzo di gravame, è tenuto poi, sempre che si sia in presenza di una
impugnazione ammissibile, a trasmettere gli atti del giudice competente, non potendo chiudere
il processo con una declaratoria di inammissibilità.
In tal senso si è già espressa più volte la giurisprudenza di legittimità, con l’affermazione del
principio secondo cui l’atto di appello, proposto avverso una sentenza inappellabile, non può
essere dichiarato inammissibile ma va trasmesso alla Corte di cassazione, in forza della regola
per la quale l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla
parte, pur quando il giudice d’appello riscontri in essa censure soltanto in fatto (Sez. 3,
Sentenza n. 19980 del 24/03/2009 Ud. (dep. 12/05/2009 ) Rv. 243655; Conformi: N. 3769
del 1994 Rv. 196877, N. 3786 del 1995 Rv. 201591, N. 4418 del 1999 Rv. 213115, N. 6559
del 1999 Rv. 213984; v. anche, limitatamente al profilo della riqualificazione del mezzo di
impugnazione, che qui interessa, sent. n. 4886 del 2006 rv 233619, citata nel ricorso; Rv.
248153).
Si tratta di un orientamento ormai consolidato, a partire dall’intervento delle Sezioni unite con
ord. n. 45371 del 31/10/2001 Rv. 220221 , invero correttivo di un precedente orientamento
espresso con sentenza, delle stesse SSUU, n. 16 del 26/11/1997 , ric. Nexhi.
Ebbene, dalla nuova pronuncia, condivisa da tutta la giurisprudenza seguente, è stato estratto
il principio per cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia
impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente
prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc.
pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una
“voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato
giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto
giurisdizionale, al giudice competente.

1

FATTO E DIRITTO

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, riqualificato l’appello come ricorso per
cassazione, lo dichiara inammissibile.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2013
Il
idente
il Cons. est.

Il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato senza rinvio, perché la
declaratoria di inammissibilità dell’appello non avrebbe dovuto essere effettuata , dovendosi
semplicemente riqualificare l’appello come ricorso.
A tanto provvede questa Corte, tenuta peraltro a trattenere e trattare l’impugnazione come
ricorso.
Nella nuova prospettiva, tuttavia, l’impugnazione è inammissibile.
Essa è fondata sul rilievo della scarsa credibilità della persona offesa, costituente tipica
doglianza fattuale.
Quanto, poi, al rilievo che mancherebbe un valido elemento di riscontro alla deposizione di tale
soggetto, va evidenziato che esso appare ugualmente inammissibile , vuoi sotto il profilo della
non necessità di tale elemento ai fini della regola di giudizio da applicare ( la deposizione della
persona offesa è in sé sufficiente) vuoi, in alternativa, sotto il profilo della genericità della
affermazione secondo cui la persona offesa sarebbe coinvolta in procedimenti di analoga
natura concernenti i suoi rapporti con l’imputato.
In terzo luogo , ha natura di doglianza ancora una volta versata in fatto, quella concernente il
comportamento- di scherno- che la persona offesa avrebbe tenuto e che sarebbe stato capace
di integrare la causa di non punibilità, per il ricorrente, ex art. 599 cp.
Il parziale accoglimento delle doglianze giustifica la mancata condanna dell’impugnante al
pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

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