Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8749 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8749 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FOLINO FRANCO N. IL 25/02/1954
avverso la sentenza n. 553/2003 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
viko
che ha concluso per
, 4 .

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/11/2013

Propone ricorso per cassazione, Folino Franco, avverso la sentenza della Corte d’appello di
Milano, in data 17 maggio 2011, con la quale è stata confermata quella di primo grado (del
2002), di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta impropria, sia patrimoniale che
documentale, relativamente al fallimento della Soce S.r.l., dichiarato con sentenza del 19
ottobre 2000.
L’imputato, nella qualità di amministratore unico della predetta società, è stato ritenuto
colpevole della distrazione di merce consegnata dai fornitori, per un valore complessivo di circa
46 milioni di lire e non più rinvenuta, nonché della mancata tenuta della contabilità relativa agli
anni 1999 e 2000: una situazione che aveva reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e
del movimento degli affari.
La linea difensiva dell’imputato è stata quella di sostenere di essere del tutto estraneo alla
menzionata società.
Deduce, la difesa ricorrente, il vizio della motivazione con riferimento alla affermata
responsabilità: una motivazione del tutto assertiva ma che nulla dimostrava, in concreto, in
ordine a un possibile e fattivo apporto dell’imputato alla sottrazione dei beni di cui
all’imputazione o, ancora, alla effettiva sottoscrizione, da parte sua, dell’assegno menzionato in
sentenza e recante una firma solo “somigliante” a quella dell’imputato ma mai sottoposta a
perizia grafica.
Inoltre il vizio della motivazione riguarderebbe il diniego del riconoscimento della attenuante
del fatto di speciale tenuità.
Il ricorso è inammissibile.
La difesa articola osservazioni che sottendono ad una implicita ma concreta richiesta, rivolta
alla Corte di cassazione, di procedere ad una autonoma rivalutazione delle emergenze
probatorie, così disattendendo quella già effettuata, in maniera completa e razionale, dai
giudici del merito.
Si sostiene nel ricorso che non vi sarebbero serie prove e tantomeno un’adeguata motivazione
in ordine alla riferibilità, della gestione della società fallita, all’odierno ricorrente.
Si trascura, tuttavia, che il giudice dell’appello ha esaurientemente esposto gli argomenti che
lo hanno indotto a raggiungere una conclusione in linea con l’ipotesi accusatoria, essendo
stata, a tal fine, valorizzata la domanda di iscrizione della società in oggetto,a1 registro delle
imprese, corredata dal documento di identità dell’imputato e recante, al pari di quest’ultimo,
una analoga sottoscrizione riferibile allo stesso imputato.
La Corte, in conclusione, dando atto anche della mancata contestazione di autenticità del
documento e delle sottoscrizioni da parte del ricorrente, è pervenuta alla logica conclusione,
conforme ai criteri di cui all’articolo 192 cpp, della autenticità della richiesta di iscrizione della
società ad opera dell’imputato il quale ha, così, dato dimostrazione della effettività della carica
sociale, anche apparentemente attribuitagli da tutti i documenti acquisiti.
Appartiene alla sfera del giudizio di merito, che, nella specie, risulta, ancora una volta,
espletato in modo rispettoso del criterio della logica e della plausibilità, l’ulteriore
considerazione della Corte d’appello secondo cui, stanti i predetti rilievi, si è ritenuto possibile
attribuire all’imputato anche la emissione di un assegno dell’importo di oltre 20 milioni di lire, a
nome della società e col timbro di questa: un atto chiaramente indicativo della realizzazione di
attività gestoria da parte del ricorrente.
Risulta pertanto una considerazione ultronea- oltre che non formulabile come motivo di ricorso
per cassazione, ai sensi dell’articolo 606 let. D) cpp, alla stregua della costante giurisprudenza
di legittimità-quella concernente il rilievo della mancata effettuazione di una perizia grafica

Fatto e diritto


sulle anzidette firme: ignorandosi , oltretutto, che la costante giurisprudenza di questa Corte
ha più volte ribadito come la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta
da elementi diversi dalla perizia grafica ( v. fra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 744 del
07/05/1982 Cc. (dep. 14/05/1982 ) Rv. 153712 ; sulla stessa linea Sez. 5, Sentenza n. 42679
del 14/10/2010 Ud. (dep. 01/12/2010) Rv. 249143).
Con riferimento all’ulteriore motivo di ricorso concernente la mancanza di motivazione in
ordine al diniego della attenuante di cui all’articolo 219, ultimo comma, legge fallimentare, se
ne rileva parimenti l’inammissibilità per la assoluta genericità della doglianza .
Questa consiste nell’affermazione che non si comprende la motivazione adottata, al riguardo,
dalla Corte d’appello: una motivazione che, invece, a ben vedere, a parte l’erroneo riferimento
all’atteggiamento psicologico del ricorrente, ha comunque fatto leva sugli episodi di distrazione
descritti in sentenza e relativi ad ammanchi di alcune decine di milioni di lire .
Non si apprezza, a fronte di tale considerazione, una censura da parte della difesa che risulti
rispettosa dei criteri di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 cpp, che
impone al ricorrente di specificare sia le ragioni in fatto, che le motivazioni in diritto che egli
ponga a fondamento del motivo di impugnazione.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in
favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso in Roma il 22 novembre
2013

il Cons. est.

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