Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8749 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8749 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ZUNCHEDDU GIANFRANCO N. IL 01/07/1961
avverso la sentenza n. 56/2011 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
09/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELT t • N1;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P”
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Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari in
composizione monocratica ha confermato la sentenza con la quale il
Giudice di pace della stessa città aveva dichiarato l’imputato colpevole
del reato di danneggiamento (in danno di ANTONIO ATZORI) e minaccia
(in danno di GIOVANNI ATZORI), commessi in Burcei il 19 agosto 2004,

Nelle more del termine per proporre ricorso, gli ATZORI (padre e
figlio) hanno rimesso le rispettive querele, e l’imputato non ha ricusato
le remissioni.
Ha quindi proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del
difensore, chiedendo dichiararsi l’estinzione dei reati per intervenuta
remissione di querela.
Il ricorso è fondato poiché, in presenza di formali remissioni di
querela, ed in difetto di ricusa, entrambi i reati (procedibili a querela di
parte) vanno dichiarati estinti per remissione di querela; gli elementi già
posti a fondamento, in primo e secondo grado, dell’affermazione di
responsabilità non consentono il proscioglimento dell’imputato ex art.
129 c.p.p. con più favorevole formula di merito.
A nulla potrebbe rilevare, in senso contrario, l’eventuale
Inammissibilità del ricorso, poiché, come già chiarito da questa Corte
Suprema, la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di
cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in presenza
di ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente
effettuabile fino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile
di condanna, e quindi fino a quando, ai sensi dell’art. 648, comma 2,
c.p.p., non sia stata pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara
inammissibile il ricorso (Sez. V, n. 10637 del 15 febbraio 2002,
Bartelloni, rv. 221498).
Ai sensi dell’art. 340 c.p.p., il querelato va condannato al pagamento
delle spese processuali.

condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti
per remissione di querela. Spese come per legge.
Così deciso il 20 novembre 2012

Il Pres nte

Il onsigliere estensore

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